Contributo unificato nel ricorso straordinario al Capo dello Stato

Contributo unificato nel ricorso straordinario al Capo dello Stato


Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Contributo unificato – Onere a carico della parte soccombente – Esclusione.

 
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Al ricorso straordinario non si applica la regola in base alla quale l’onere del contributo unificato è a definitivo carico della parte soccombente (1). 

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(1)  Ha chiarito la Sezione che una statuizione di condanna in ordine al pagamento del contributo unificato non è consentita. A tanto osta in primo luogo il rilievo che, come sopra visto, non sono ammissibili in sede di ricorso straordinario azioni di condanna, trattandosi di rimedio esclusivamente impugnatorio.
Di poi, va evidenziato che l’istituto non contempla la regolazione delle spese del procedimento e, pertanto, non è ammissibile una pronuncia direttamente riferita al soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato; ciò pur nella considerazione che l’emolumento in parola rientra comunque nelle “spese di giustizia” e, dunque, negli oneri sopportati per la percorribilità del rimedio giustiziale in parola.
In disparte tali argomentazioni, va infine rilevato che, in assenza di un potere di regolazione delle spese, osta alla possibilità di adottare statuizioni di condanna al pagamento del contributo unificato anche la natura tributaria dello stesso, la quale esclude in materia la giurisdizione del giudice amministrativo (e, di conseguenza, ex art. 7, comma 8 del c.p.a., l’ammissibilità del ricorso straordinario); evidenziandosi in proposito che la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2020, n. 2785; id., sez. IV, 21 ottobre 2019, n. 7142; id., sez. V, 13 marzo 2019, n. 1670) ha chiarito che le controversie relative sia alla spettanza che alla misura del contributo unificato rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992.
Esulando, dunque, tale questione dall’ambito cognitorio e decisorio proprio del ricorso straordinario, essa è, infine, irrilevante ai fini della definizione dello stesso in termini di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, dovendo detto esito essere in via esclusiva ancorato al rilievo della inutilità della sola pronuncia adottabile in tale sede, che è, come sopra evidenziato, limitata all’annullamento dell’atto e non può comprendere statuizioni relative al soggetto sul quale grava l’onere del contributo unificato.
Tanto a maggior ragione in considerazione del fatto che in tal modo non vi è comunque alcuna limitazione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, ben potendo le ragioni del privato trovare piena ed adeguata tutela dinanzi al giudice tributario, fornito della giurisdizione in materia.
Oltre gli assorbenti rilievi di cui innanzi, vanno svolte le seguenti ulteriori considerazioni.
La normativa disciplinatrice del contributo unificato è contenuta nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” ed, in particolare nella Parte II (Voci di spesa), al Titolo I, rubricato “Contributo unificato nel processo civile e amministrativo”.
L’art. 9 dispone che “E’ dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall’articolo 10”.
L’articolo 13, rubricato “Importi”, disciplina, al comma 6-bis, la misura della somma a tale titolo dovuta per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato; in particolare, per quanto di interesse nella presente sede, la lettera e) prevede che “in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650”.
Rilevante è, poi, la disposizione del successivo comma 6-bis.1., a mente del quale “Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo…ovvero quando la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza…”.
Dal combinato disposto delle richiamate previsioni normative si desume che il contributo unificato è dovuto anche per il caso di proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e che lo stesso viene corrisposto dal soggetto che propone il ricorso.
Deve, peraltro, essere verificato se trovi applicazione anche per il ricorso straordinario la regola in base alla quale il relativo onere è a definitivo carico della parte soccombente.
La Sezione ha ritenuto di dare al quesito risposta negativa. Invero, la disposizione prevede che lo stesso “è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese…”. L’inciso “giudiziale” ed il riferimento all’istituto della compensazione delle spese lasciano intendere che la norma trovi applicazione solo per le ipotesi nelle quali è previsto l’istituto delle spese e della loro regolazione da parte dell’organo decidente.
Ciò, come sopra visto, è possibile solo nei procedimenti giurisdizionali e non anche nel procedimento che si instaura con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che resta pertanto escluso dall’applicazione della suddetta regola dell’onere a definitivo carico della parte soccombente.
Rilevante, ai fini della non applicabilità della disposizione in materia di gravame straordinario, è poi l’indicazione del tipo di provvedimento dal quale dedurre la situazione di soccombenza della parte.
Il richiamato comma 6-bis.1. prevede che, al fine della individuazione del soggetto sul quale grava in via definitiva l’onere del contributo unificato, “la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”.
Vi è, dunque, riferimento alla “sentenza”, la quale è un tipico provvedimento del giudice, proprio dei procedimenti giurisdizionali, non rinvenibile nel ricorso straordinario, il quale viene deciso con un decreto del Presidente della Repubblica e previo parere del Consiglio di Stato in sede consultiva.
I sopra esposti elementi letterali inducono, pertanto, a ritenere che, in assenza di espresse previsioni normative inequivocabilmente riferite anche al ricorso straordinario, la regola della soccombenza, ai fini del definitivo carico del tributo, possa operare solo per i procedimenti giurisdizionali.
Né risulta in senso contrario dirimente l’indicazione della lettera e) del comma 6-bis, contenuta nella prima parte della disposizione [la lettera e) prevede l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica], nel senso che il rinvio ai “suddetti contributi” (e, dunque, anche alle previsioni della lettera e), operato nel secondo periodo del comma 6-bis.1., debba far ritenere applicabile la regola della soccombenza anche in materia di ricorso straordinario.
Vi è, invero, che la richiamata lettera e) non contempla in via esclusiva l’importo del contributo dovuto per il ricorso straordinario, ma, con previsione residuale, si riferisce anche “a tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti”, onde la regola della soccombenza, limitata alla sola ipotesi di procedimenti che si concludono con sentenza, ben può avere un senso come riferita ai soli procedimenti tipicamente giurisdizionali rientranti nelle previsioni della lettera e) diversi dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
D’altra parte, l’espresso riferimento normativo alla richiamata lettera e) non riguarda direttamente la regolazione del contributo unificato in caso di soccombenza, ma la distinta e specifica disposizione secondo cui “gli importisono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito faxovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso”.
In disparte quanto sopra evidenziato, la Sezione ha osservato che comunque la regola del definitivo carico dell’onere del contributo sulla parte soccombente non può operare nel caso di definizione del contenzioso in rito.
Invero, la previsione del comma 6-bis.1. opera solo in caso di soccombenza, che si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
L’utilizzo del termine “soccombenza” esprime la presenza di una pronuncia sul merito del ricorso, in termini di accoglimento ovvero di rigetto della domanda proposta.
La regola della soccombenza, ai fini del definitivo carico del contributo unificato, non trova, pertanto, applicazione nei casi in cui la controversia sia definita in rito.
In tali ipotesi, invece, il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente, la quale, come previsto dall’articolo 9, è tenuta a versarlo al momento della presentazione del ricorso.
Invero, nella decisione in rito non vi è soccombenza del soggetto diverso da quello che ha proposto il ricorso, ma il rilievo di ragioni ostative che, incidendo sull’ammissibilità ovvero sulla procedibilità del gravame, impediscono l’assunzione di una pronuncia sul merito dello stesso.
L’inapplicabilità della regola del definitivo carico del contributo in capo a soggetto diverso da quello che ha proposto il ricorso in ipotesi di decisioni in rito è, inoltre, confermata dalla complessiva lettura dell’articolo 6 del DPR n. 115 del 2002 e, in particolare, dai contenuti del comma 1-quater.
Questo prevede che “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
La norma, pur riferendosi espressamente ai giudizi di impugnazione ed al versamento di un importo ulteriore, sempre comunque a titolo di contributo unificato, rispetto alla somma originariamente versata all’atto di proposizione del gravame, esprime comunque il principio che la pronuncia di inammissibilità ovvero di improcedibilità lasciano a carico del ricorrente l’onere del tributo del quale in questa sede si controverte; confermando, pertanto, che nella specie non è possibile configurare una soccombenza dell’altra parte e, di conseguenza, trasferire su questa il relativo importo


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

RICORSI amministrativi, RICORSO straordinario al Presidente della Repubblica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri