Contributo autonomo ai componenti il nucleo familiare del collaboratore di giustizia

Contributo autonomo ai componenti il nucleo familiare del collaboratore di giustizia


Collaboratori di giustizia - Contributi - Componente il nucleo familiare - Scissione -Contributo autonomo - Limiti.

      In sede di elargizione del contributo ai collaboratori di giustizia spetta alla Commissione centrale ex art. 10, l. n. 82 del 1991 valutare se sussistono valide ragioni per autorizzare la scissione dal nucleo originario e se tali ragioni sono tanto forti da consentire il riconoscimento di un contributo autonomo (1).

 

(1) L’art. 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 ha precisato che le speciali misure di protezione per il collaboratori di giustizia possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con il collaboratore ammesso al programma nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.

Evidente è, dunque, l’intento del Legislatore non solo di non configurare un diritto del “convivente” del titolare della protezione all’estensione della stessa, ma anche di escludere che il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio determini, ove manchi la stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.

Ha aggiunto il comma 6 del successivo art. 13 dello stesso d.l. n. 8 che “L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l’autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11.”.

Anche il Regolamento sulle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia, approvato con d.m. 23 aprile 2004, n. 161, che all’art. 10 disciplina i casi in cui è possibile modificare le speciali misure di protezione, non introduce alcun diritto dei familiari del soggetto ammesso al programma ad ottenere un autonomo assegno per specifiche e personali esigenze di vita.


Anno di pubblicazione:

2018

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri