Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero

Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero


Contributi e finanziamenti - Editoria - Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero - Criterio - Prevalente diffusione tra le comunità italiane presenti all'estero - Art. 4, d.P.R. n. 138 del 2014 - Mancata previsione - Va disapplicata.

 

 

             In materia di contributi a favore di Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero, è illegittima e va disapplicata, in quanto in contrasto con la norma di rango primario contenuta nell'art. 2-bis, d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 luglio 2012, n. 138, la norma regolamentare contenuta nell'art. 4, d.P.R. 11 agosto 2014, n. 138 che non include tra i criteri per l'ammissione al contributo del periodico la sua prevalente diffusione tra le comunità italiane presenti all'estero. Il giudice amministrativo, al fine di giudicare della legittimità del provvedimento impugnato, può fare uso del potere di disapplicazione della norma regolamentare in contrasto con la disposizione di rango legislativo e respingere il proposto gravame (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che il comma 1 dell’art. 1-bis, d.l. n. 63 del 2012, laddove autorizza la corresponsione di contributi, per l’importo complessivo annuo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, in favore di periodici italiani “pubblicati all’estero da almeno tre anni” e di “pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero da almeno tre anni” non può essere inteso nel senso che il requisito di ammissione al contributo costituito dalla prevalente diffusione all’estero sia riferibile esclusivamente alle pubblicazioni edite in Italia.

Ed invero, come correttamente argomentato dall’Amministrazione riferente, la diffusione del periodico presso le comunità italiane all’estero configura la stessa ragione giustificatrice della disposizione legislativa (e del relativo stanziamento finanziario), senza la quale quest’ultima mancherebbe la sua finalità dichiarata, univocamente desumibile anche dal successivo comma 2, di favorire la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiane in terra straniera.

Ne discende che, pur nella non felice formulazione del comma 1, deve ritenersi che il requisito della “prevalente diffusione all’estero” sia essenziale per l’ammissione al contributo, sia per i periodici pubblicati in Italia, sia – e a fortiori – per quelli pubblicati all’estero.

Pertanto, esaminando il tenore letterale della disposizione emerge che il legislatore ha ritenuto di riferire espressamente il predetto requisito alle sole pubblicazioni effettuate in Italia non perché esso non sia richiesto per le pubblicazioni effettuate all’estero, bensì in quanto per queste ultime il luogo di pubblicazione coincide normalmente con quello di diffusione. E’ infatti evidente che, se la ratio stessa del contributo coincide con il sostegno alla lingua ed alla cultura italiane all’estero, non è neppure ipotizzabile, senza tradire la finalità dell’intervento legislativo, l’ammissione al contributo di un periodico pubblicato all’estero e diffuso prevalentemente in Italia.

Orbene, la predetta lettura della norma di rango primario non trova corrispondenza nell’art. 4, comma 1, lettera a), d.P.R. 18 maggio 2012, n. 63, secondo cui la Commissione prevista dall’art. 1-bis, comma 4, d.l. n. 63 del 2012 accerta per i periodici editi all’estero i requisiti di ammissione costituiti: a) dalla regolare pubblicazione da almeno tre anni, con periodicità almeno trimestrale nell’anno solare di riferimento; b) dalla trattazione, con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana, di argomenti di interesse della comunità italiana all’estero nel rispetto dei contenuti specificato nell’art. 1-bis, comma 2, del citato decreto legge.

La disposizione regolamentare, a differenza di quanto disposto dalla successiva lettera b) per i periodici editi in Italia, non menziona tra i requisiti per l’ammissione al contributo quello della prevalente diffusione all’estero.

A ciò deve essere aggiunto che il successivo art. 6 del medesimo regolamento, rubricato “Riparto dei contributi tra gli aventi titolo”, al comma 2, lettera c), stabilisce che il riparto dei contributi tra le varie testate giornalistiche avviene nella misura del 20 per cento delle risorse disponibili “in ragione della diffusione presso le comunità italiane all’estero e dell’apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiana, quali desumibili dal numero di copie effettivamente distribuite nell’anno solare di riferimento”.

Ai sensi della richiamata disciplina regolamentare, pertanto, per i periodici editi all’estero, la prevalente diffusione presso le comunità italiane all’estero non costituisce requisito di ammissione al contributo, bensì mero parametro di riparto del contributo tra gli aventi titolo.

Ne discende che, facendo applicazione esclusiva della disciplina del d.P.R. n. 138 del 2014, non potrebbe essere legittimamente respinta la domanda di contributo di un periodico edito all’estero sul mero presupposto della carenza del requisito della prevalente diffusione presso le comunità italiane all’estero.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

CONTRIBUTI e finanziamenti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri