Conseguenze connesse alla modifica, da parte del giudice, della qualificazione del ricorso per revocazione da straordinaria in ordinaria

Conseguenze connesse alla modifica, da parte del giudice, della qualificazione del ricorso per revocazione da straordinaria in ordinaria


Processo amministrativo – Revocazione – Modifica della qualificazione del ricorso per revocazione da straordinaria in ordinaria – Conseguenza.

    Ove il giudice modifichi la qualificazione del ricorso per revocazione da straordinaria in ordinaria, trovano applicazione i diversi e più brevi termini entro cui può essere proposto il rimedio revocatorio ordinario e i casi in cui lo stesso è proponibile (1).  

 

(1) Ha affermato il C.g.a. che mutandosi la qualificazione della revocazione da straordinaria in ordinaria, devono applicarsi i diversi e più brevi termini entro cui può essere proposto il rimedio revocatorio ordinario e i casi in cui lo stesso è proponibile.  

È pacifico che ex art. 92 c.p.a. il termine per proporre la revocazione ordinaria è di sessanta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza ovvero di sei mesi dal deposito della sentenza non notificata. Nel caso che ci occupa, al momento della notificazione del ricorso per revocazione, i termini massimi per proporre la revocazione ordinaria della sentenza de quo erano ampiamente superati.  

In secondo luogo, ai sensi dell’art. 106, comma 3, c.p.a., “contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello”. La previsione va interpretata nel senso che contro le sentenze dei Tar è ammesso solo il rimedio della revocazione straordinaria, e non anche quello della revocazione ordinaria. Infatti, dato che i termini della revocazione ordinaria sono identici ai termini dell’appello, i vizi di revocazione ordinaria delle sentenze dei Tar si convertono in motivi di appello e si fanno valere con il rimedio dell’appello. Quindi, l’impedimento “oggettivo” a proporre appello, ricorre solo nel caso di revocazione straordinaria, e non può logicamente ricorrere in caso di revocazione ordinaria. 

Non può invece condividersi una diversa esegesi dell’art. 106, comma 3 c.p.a., secondo cui la revocazione ordinaria di una sentenza del Tar sarebbe ammissibile in caso di impedimento “soggettivo” a proporre appello. Infatti, chi è parte del giudizio di primo grado, ancorché parte non costituita, può sempre proporre l’appello. Chi non è parte, si avvale del diverso rimedio dell’opposizione di terzo. Dunque l’art. 106, comma 3, c.p.a. fa riferimento solo ad un “impedimento oggettivo” a proporre appello, che a sua volta ricorre nel solo caso di revocazione straordinaria, e non ad un impedimento soggettivo. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, REVOCAZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri