Conseguenza delle omesse dichiarazioni di risultanze penali da parte del concorrente alla gara pubblica

Conseguenza delle omesse dichiarazioni di risultanze penali da parte del concorrente alla gara pubblica


Contratti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara – Omessa dichiarazione risultanze penali – É causa di esclusione  

 

 

         La nuova formulazione dell’art. 80, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 ha reso l’omessa dichiarazione causa di esclusione autonoma rispetto alla valutazione della gravità dell’illecito professionale da parte della stazione appaltante; ne consegue che, in difetto di residua discrezionalità amministrativa, l’effetto esclusivo deve essere rilevato e dichiarato dal giudice amministrativo, senza rinvio all’amministrazione (1). 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che una volta accertato che il concorrente alla gara pubblica ha mancato al dovere di comunicare le risultanze penali sorti la esclusione automatica dalla procedura, ovvero se residuino poteri di apprezzamento in capo alla stazione appaltante. 

Come è noto, nella vigenza del precedente testo dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, la giurisprudenza ha chiarito che l’esclusione automatica si ha per la sola ipotesi di dichiarazione falsa, ovvero che rappresenti una circostanza diversa dal vero, mentre si ha omissione quando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come grave illecito professionale (Cons. Stato, n. 8906 del 2019).

Ad oggi, l’omissione costituisce in sé causa di esclusione, ai sensi della lett. c-bis del comma 5, ed è perciò distinta dall’apprezzamento discrezionale della p.a. in tema di grave illecito professionale, ora oggetto della lett. c (per quanto, naturalmente, ad essere dichiarati debbono essere fatti anche attinenti a tale profilo). 

Al pari della dichiarazione falsa, perciò, (dalla quale continua a restare separata nel testo dell’art. 80, perché solo quest’ultima comporta la segnalazione all’ANAC di cui al comma 12) anche l’omessa dichiarazione, nei casi in cui cada su fatti che senza dubbio alcuno avrebbero dovuto essere portati a conoscenza della stazione appaltante (come nell’ipotesi dei procedimenti penali), determina l’obbligo di escludere la concorrente dalla gara. La stazione appaltante non è più chiamata a dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore economico ha commesso un grave illecito professionale omettendo la dichiarazione, ma, piuttosto, a prendere atto della omissione in sé. 

Tale affermazione è conforme al nuovo tenore letterale dell’art. 80, che pone sul medesimo piano dichiarazioni false e omesse, quali motivi di esclusione, in accordo con l’art. 57, paragrafo 4, lett. h) della direttiva 2014/24/UE. 

Va aggiunto che, nella sostanza, può essere assai più grave, sul piano dell’affidabilità del concorrente, l’omissione di una dichiarazione avente ad oggetto un fatto di grande significato (ad esempio, una recente condanna penale), che non la falsità di un’attestazione vertente su un fatto minore: il più recente orientamento giurisprudenziale, che esclude la rilevanza del cd. falso innocuo, può rendere tale divario particolarmente ampio. 

Non può poi sfuggire che, continuando ad affermare la necessità che l’amministrazione rivaluti in concreto la pertinenza dei fatti omessi, si incentiva la scorrettezza professionale dei partecipanti alla gara, che possono essere indotti a tacere circostanze di grande importanza. Difatti, il solo effetto di ciò, ai fini della gara, sarebbe che, nel caso in cui esse emergessero per altra via, la stazione appaltante sarebbe chiamata a esprimere il medesimo giudizio che avrebbe dovuto compiere, ove la dichiarazione vi fosse stata. 

Ciò detto, posto che in base al nuovo testo dell’art. 80 l’esclusione per dichiarazione omissiva va disposta quando non siano stati segnalati fatti che in linea astratta sarebbero stati pertinenti, il giudice amministrativo che conosca di una controversia legata a tale profilo, nel risolverla nel senso che sussistesse l’obbligo dichiarativo, con ciò accerta la astratta pertinenza del fatto, rispetto alla quale non residua alcun potere discrezionale in capo alla stazione appaltante. 

In altri termini: venuto meno il collegamento con il profilo connesso alla valutazione discrezionale della p.a. in ordine al grave illecito professionale, l’omissione rileva in sé quale causa escludente. Se necessaria alla luce della astratta pertinenza dei fatti (profilo su cui può pronunciarsi il giudice a seguito di ricorso), la stazione appaltante non avrebbe che da replicare tale conclusione. 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri