Conferimento di incarico di Responsabile della protezione dei dati personali

Conferimento di incarico di Responsabile della protezione dei dati personali


Privacy - Responsabile della protezione dei dati personali – Conferimento incarico - Certificazione di Auditor/Lead Auditor per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni - Requisito di ammissione alla selezione – Esclusione.

 

     In sede di conferimento, ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 165 del 2001, dell’incarico di “responsabile della protezione dei dati personali” (D.P.O.), la certificazione di Auditor/Lead Auditor per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, secondo la norma ISO/IEC/27001, non può costituire titolo abilitante ai fini dell’assunzione e dello svolgimento delle relative funzioni, il cui esercizio presuppone la minuziosa conoscenza e l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e della complessiva disciplina di settore; ne consegue che la certificazione in parola non può costituire requisito di ammissione alla selezione indetta (nel caso di specie, da un’azienda sanitaria) per il conferimento del suddetto incarico, né tanto meno assurgere, in tale contesto, a titolo equipollente al diploma di laurea richiesto (segnatamente in giurisprudenza, ovvero in informatica o in ingegneria informatica), proprio perché essa non inquadra la specifica funzione di garanzia, coessenziale all’esercizio dei compiti assegnati dalla normativa euro-unitaria al responsabile della protezione dei dati personali, il cui nucleo essenziale ed irriducibile non può che qualificarsi come eminentemente giuridico, in quanto polarizzato attorno alla necessità di tutelare il diritto fondamentale dell’individuo alla protezione dei dati personali, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del titolare delle informazioni, dalle modalità della loro propagazione e dalle forme di utilizzo (1).

 

 

(1) Il Tar ha preliminarmente ricordato il prevalente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, d.lg. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della p.a.” (Cass. S.U. n. 13531 del 2016).

 

Tale indirizzo risulta ampiamente confermato e sviluppato negli arresti della più recente giurisprudenza amministrativa, la quale ha precisato che “vale un'interpretazione estensiva della nozione di «assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» fatta propria dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella quale debbono ritenersi incluse non soltanto le procedure concorsuali volte all'assunzione di lavoratori subordinati, ma anche quelle aventi specificamente ad oggetto il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, assegnati a esperti mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della pubblica amministrazione. La giurisdizione amministrativa va affermata, pertanto, ogniqualvolta la controversia riguardi una procedura concorsuale indetta da un'amministrazione pubblica, quale che sia la tipologia dell'instaurando rapporto lavorativo. Il requisito della concorsualità sussiste in forza della natura comparativa della selezione, ancorché l'avviso di indizione si limiti a rinviare ad un atto di scelta motivata” (da ultimo, Tar Toscana, sez. I, n. 557 del 2018; Cons. St., sez. IV, 1176 del 2017).

 

Il Tar ha quindi concluso che l’attinenza dell’incarico alle esigenze proprie dell’Amministrazione e la procedimentalizzazione della fase di individuazione del soggetto incaricato, mediante l’espletamento di una procedura selettiva di tipo comparativo, costituiscono chiaro indice della manifestazione del potere organizzatorio dell’Amministrazione e del corrispondente insorgere della giurisdizione amministrativa.


Anno di pubblicazione:

2018

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri