Condanna alle spese di lite dell’Amministrazione formalmente vittoriosa per comportamento scorretto

Condanna alle spese di lite dell’Amministrazione formalmente vittoriosa per comportamento scorretto


Processo amministrativo – Spese di giudizio – A carico della parte vittoriosa – Art. 88 c.p.c. – Condizione.


           L’Amministrazione, pur formalmente vittoriosa nel doppio grado, è stata condannata a pagare le spese di lite ex art. 88 c.p.c. perché ha taciuto una circostanza che se rilevata subito non solo non avrebbe fatto iniziare la causa ma non la avrebbe fatta durare per molti anni (1).


(1) La Sezione ha condannato l’ente locale che ha violato il canone di lealtà processuale sancito dall’art. 88, comma 1, c.p.c. – sub specie di inosservanza del divieto di non ostacolare la sollecita definizione del giudizio (Cass. civ., sez. III, ord. 18 dicembre 2009, n. 26773; arg. anche dall’art. 2, comma 2, c.p.a.) – consentendo che la causa si dilungasse su due gradi di giudizio e per ben dieci anni.

Da ciò discende l’applicazione della norma sancita dall’art. 92, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice “….può indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte” (sul carattere indeterminato del precetto di cui all’art. 88 cit., sulla possibilità che esso venga individuato ex post dal giudice e sulla applicabilità di tale disposizione al processo amministrativo, cfr. Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2015, n. 930).


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, SPESE giudiziali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri