Comunicazioni di Segreteria all’indirizzo PEC del difensore e non al domicilio fisico del codifensore domiciliatario
Comunicazioni di Segreteria all’indirizzo PEC del difensore e non al domicilio fisico del codifensore domiciliatario
Comunicazioni di Segreteria all’indirizzo PEC del difensore e non al domicilio fisico del codifensore domiciliatario
Processo amministrativo – Comunicazioni di Segreteria - All’indirizzo PEC del difensore e non al domicilio fisico del codifensore domiciliatario – Erroneità – Esclusione.
E’ corretta la comunicazione della cancellazione della causa dal ruolo effettuata dalla Segreteria dell’Ufficio giudiziario all’indirizzo PEC del difensore espressamente indicato in ricorso e non al domicilio fisico del codifensore domiciliatario, stante la prevalenza della comunicazione informatica, espressamente richiesta, che prescinde dal luogo fisico (1).
(1) Ad avviso della Sezione argomenti a sostegno della irrilevanza di tale omessa comunicazione al codifensore possono trarsi anche dalla regola, introdotta con la novella del 2016 all’art. 136 c.p.a., ed applicabile dal gennaio 2017, secondo cui è sufficiente che vada a buon fine una solo delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato del Collegio difensivo.
Anno di pubblicazione:
2018
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri