Comunicazione dell’ordinanza che dispone l’interruzione del giudizio per morte dell’avvocato

Comunicazione dell’ordinanza che dispone l’interruzione del giudizio per morte dell’avvocato


Processo amministrativo – Interruzione del giudizio – Per morte dell’avvocato – Ordinanza che dispone l’interruzione – Va comunicato anche alla parte personalmente. 

 

      Il provvedimento che dispone l’interruzione del processo per morte dell’avvocato deve essere comunicato anche alla parte personalmente, affinché la stessa sia messa in condizione di sanare il vulnus che ha subito la difesa tecnica (1). 

 

(1) Ha chiarito il C.g.a. che la norma del codice di procedura civile che dispone l’interruzione del processo in caso di morte del difensore è una disposizione processuale a tutela del diritto di difesa, in adesione al dettato dell’art. 24 Cost.. 

La norma è finalizzata a limitare le conseguenze negative della sopravvenuta assenza di continuità della difesa tecnica. 

L’interruzione del processo consente alla parte di provvedere a dotarsi dell’indispensabile difesa tecnica evitando che, nelle more, possano prodursi effetti processuali pregiudizievoli per la propria posizione. 

La comunicazione alla parte personalmente si impone nel caso in cui la parte si sia costituita in processo a mezzo del procuratore poi deceduto, perché se la comunicazione fosse fatta presso il procuratore deceduto, la parte potrebbe non averne conoscenza. 

Il provvedimento che dispone l’interruzione del processo deve essere, pertanto, comunicato anche alla parte personalmente, affinché la stessa sia messa in condizione di sanare il vulnus che ha subito la difesa tecnica. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri