Competenza funzionale inderogabile e ripartizione interna tra Sezioni (centrale e staccata) del medesimo Tar

Competenza funzionale inderogabile e ripartizione interna tra Sezioni (centrale e staccata) del medesimo Tar


Processo amministrativo - Competenza -  Competenza funzionale inderogabile - Ripartizione meramente interna tra Tar centrale e sede periferica – Esclusione – Conseguenza.

           Per le materie richiamate dall’art. 14, comma 3, c.p.a. (artt. 113 e 119 c.p.a.) va esclusa la ripartizione meramente interna tra Tar centrale e sede periferica, configurandosi un’ipotesi di competenza territoriale inderogabile, con la conseguenza che dal combinato disposto dell’art. 47 con gli artt. 14 (113 e 119 c.p.a.) e 13 c.p.a. deriva che: a) per delibare la questione di competenza (non più) interna non è necessaria l’eccezione di parte; b) la questione va quindi rilevata ex officio; c) la questione va risolta dal Tribunale presso il quale il ricorso è stato depositato; d) l’eventuale questione sulla competenza va risolta attivando il regolamento di competenza (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che a tale interpretazione non osta l’ultimo inciso dell’art. 47 c.p.a., secondo il quale non trova applicazione nel riparto “interno” l’art. 15 c.p.a., poiché disposizione, coerentemente con le premesse, applicabile soltanto nel caso in cui si faccia, appunto, effettiva questione di tale ripartizione, non potendo trovare giustificazione l’obbligatorio rinvio al Presidente della sede centrale, nelle ipotesi in cui non vi sia, di fatto, da regolare la competenza tra sezioni interne del medesimo (complessivo) Tribunale.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri