Competenza funzionale del Tar del Lazio, nella controversia sui finanziamenti erogati da Invitalia quale soggetto delegato dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19

Competenza funzionale del Tar del Lazio, nella controversia sui finanziamenti erogati da Invitalia quale soggetto delegato dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19


Processo amministrativo – Competenza - Finanziamenti - Erogati alle imprese dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 – Impugnazione - Competenza funzionale del Tar del Lazio, sede di Roma 

​​​​​​​

            Rientra nella competenza funzionale del Tar del Lazio, sede di Roma, la controversia avente ad oggetto i finanziamenti erogati da Invitalia quale soggetto delegato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ai sensi dell'art. 5, d.l. n. 18 del 2020, ad attuare le specifiche misure di incentivo alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale nell'ambito dell'emergenza da Covid-19 (1). 

 

(1) Nella specie, si tratta dei finanziamenti erogati alle imprese dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, attraverso contributi a fondo perduto e in conto gestione e finanziamenti agevolati, al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale sull’intero territorio nazionale. 

Ha ricordato la Sezione che l’art. 5, d.l. n. 18 del 2020 istituisce una “specifica misura di incentivo alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, operante secondo modalità compatibili con la normativa europea, autorizzando a tal fine la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l’anno 2020”, stabilendo tra l’altro che, “per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario …. è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati”. La disposizione ha cura di specificare, sul versante organizzativo e operativo che “il Commissario straordinario si avvale dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, in qualità di soggetto gestore della misura”. 

Il rapporto di avvalimento amministrativo, previsto direttamente dalla legge, in virtù del quale il Commissario straordinario amministrazione utilizza risorse, capacità organizzative e gestionali proprie di un apparato organizzativo di un’altra Pubblica amministrazione, implica e presuppone la conservazione della titolarità della funzione in capo al Commissario nonchè la riconducibilità ad esso degli atti di esercizio “gestionale”. 

Questa notazione è già ampiamente sufficiente a ricondurre la fattispecie in esame nell’alveo dell’art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a., a mente del quale “le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, della medesima legge n. 225 del 1992”. 

Nel caso di specie i provvedimenti di erogazione degli incentivi o di non ammissione alle agevolazioni rimangono “provvedimenti commissariali” anche se sono stati concretamente adottati dall’apparato amministrativo terzo del quale il Commissario è autorizzato ad avvalersi. E’ infatti evidente che in situazioni emergenziali come quella conseguente all’attuale diffusione pandemica, la misura organizzativa più razionale ed efficace è quella di istituire un amministrazione straordinaria dotata di poteri anche derogatori, scevra dal “carico”, nello stretto torno temporale in cui è chiamata ad operare, di erigere una struttura e reperire le risorse umane, potendo all’uopo “avvalersi” operativamente di strutture già esistente e funzionalmente idonee in ragione delle specifiche competenze possedute. 

L’ “avvalimento”, in quanto strumento meramente organizzativo, ferma la titolarità della funzione, nulla sposta in ordine alla competenza territoriale del TAR Lazio, declinata dalla legge processuale come “funzionale” e “inderogabile” (art. 135 c.p.a. cit.) proprio in ragione della titolarità e della mission della funzione commissariale, vieppiù nel caso di specie in cui la mission ha sicura vocazione nazionale, come giustamente evidenziato dalla ricorrente. 

Il regolamento proposto va dunque risolto nel senso della competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma. 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri