Competenza esclusiva dell’Organismo straordinario di liquidazione di un comune ad emanare un provvedimento art. 42-bis T.U. delle espropriazioni in conseguenza di un giudicato di ottemperanza

Competenza esclusiva dell’Organismo straordinario di liquidazione di un comune ad emanare un provvedimento art. 42-bis T.U. delle espropriazioni in conseguenza di un giudicato di ottemperanza


Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza – Provvedimento art. 42-bis T.U. delle espropriazioni - Competenza esclusiva dell’Organismo straordinario di liquidazione.  

    Rientra nella competenza esclusiva dell’Organismo straordinario di liquidazione di un comune il potere di emanare un provvedimento art. 42-bis T.U. delle espropriazioni in conseguenza di un giudicato di ottemperanza (1). 

 

(1) Cfr. Cons. St., A.P., n. 15 del 2020

Qualora l’Organismo straordinario di liquidazione non sia stato coinvolto nel giudizio di ottemperanza di primo grado e penda l’appello (anche in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio), può essere nominato un Commissario ad acta, atteso che il ricorso di secondo grado non comporta, di per sé, un effetto sospensivo della sentenza di primo grado, tanto più ove, come nel caso che ne occupa, non sia stata nemmeno richiesta in sede cautelare la sospensione dell'esecuzione della stessa.
Da quanto sopra consegue anche una differente portata nei poteri del giudice dell’esecuzione, che devono essere opportunamente calibrati, al fine di non determinare l’irreversibilità degli effetti dell’esecuzione di sentenza.
​​​​​​​Per tale ragione, parte ricorrente è onerata di prestare una cauzione, anche fideiussoria, avente ad oggetto l’intero importo così come quantificato nella parte motiva della sentenza da ottemperare ed i cui effetti cesseranno all’esito del giudizio di appello, ove pure favorevole. 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri