Competenza della Giunta nei Comuni della regione Sicilia

Competenza della Giunta nei Comuni della regione Sicilia


Processo amministrativo – Legittimazione a ricorrere e a resistere – Legittimazione attiva – Impugnazione da parte della Giunta comunale delle delibere consiliari – Condizione.   

Enti locali - Comuni – Competenze – Giunta - Regione Sicilia – Art. 48, comma 2, t.u. n. 267 del 2000 – Inapplicabilità - Ratio.   

 

    La Giunta comunale è legittimata a ricorrere avverso le delibere del Consiglio comunale che ledono prerogative e attribuzioni a essa riconosciute dalla legge ma non anche per violazione di norme o del principio di buon andamento.  

    Il comma 2 dell’art. 48, t.u. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le “Competenze delle giunte” - nel testo secondo cui “la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento” - attribuendo così la c.d. “competenza residuale” alla Giunta, non si applica nei Comuni della Regione Sicilia, ove la competenza residuale è del Sindaco; godendo, infatti, la Regione Sicilia di competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali, le previsioni del  t.u. n. 267 del 2000 trovano applicazione solo se e in quanto recepite (1).  

    

(1) Ha chiarito il Tar che in Sicilia vige tuttora la l. 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con l. reg. 11 dicembre 1991, n. 48. La vigenza di tale legge in Sicilia, pur dopo la sua abrogazione ad opera del t.u. 18 agosto 2000, n. 267, è dovuta al fatto che tale recepimento è avvenuto con rinvio di tipo c.d. “statico”, quindi insensibile a modifiche o abrogazioni successive. Per “l'ordinamento finanziario e contabile”, invece, il rinvio è stato di tipo c.d. “dinamico”, perchè l’art. 1, lett. i, l. reg. n. 48 del 1991 ha recepito anche l’art. 55, l. n. 142 del 1990, ai sensi del quale “l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato”.
E proprio per tale competenza esclusiva, il citato art. 48 in Sicilia non trova applicazione, perché è noto che, ai sensi dell’art. 13, l. reg. 26 agosto 1992, n. 7, in Sicilia la competenza c.d. “residuale” è del Sindaco, e non della Giunta.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

COMUNE e provincia

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri