Competenza dell’Agcom sulla tutela del diritto d’autore – Riproduzione in rassegna stampa di articoli recanti la clausola di riproduzione riservata

Competenza dell’Agcom sulla tutela del diritto d’autore – Riproduzione in rassegna stampa di articoli recanti la clausola di riproduzione riservata


Autorità amministrative indipendenti - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Diritto di autore - Rassegna stampa resa attraverso le reti di comunicazione elettronica – Competenza – Condizione. 

 

Autorità amministrative indipendenti - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Diritto di autore - Rassegna stampa - Riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali - Senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione – Illegittimità. 

 

          L’autorità garante per le comunicazioni è competente a verificare il rispetto del diritto di autore anche sulla Rassegna stampa resa attraverso le reti di comunicazione elettronica limitatamente ad opere trasmesse in formato digitale intangibile o comunque digitalizzate, non essendo tale competenza limitata alle opere native digitali e/o distribuite attraverso siti aperti o comunque accessibili al pubblico indifferenziato senza l’utilizzo di credenziali (1). 

 

          È illegittima la Rassegna stampa con la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali, senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione (2). 

 

(1) Ha chiarito il Tar che il legislatore, nell’attribuire all’Agcom siffatto potere di vigilanza in materia di tutela del diritto d’autore utilizza una formulazione coerente a quella dell’art. 13 della legge sul diritto d’autore laddove prevede che “il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”. 

Non è dunque possibile restringere lo spettro delle attribuzioni dell’Autorità sull’assunto che l’intervento in questione non rientrerebbe nella tutela del diritto d’autore “sulle reti di comunicazione elettronica”. 

Ed, invero, il regolamento Agcom in materia di tutela del diritto d’autore per la definizione di “reti di comunicazione elettronica”, all’art. 1, lett. l) rinvia all’ articolo 1, comma 1, lettera dd), del Codice delle comunicazioni elettroniche, che le definisce come: “i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato”. 

Orbene, nella specie, come confermato dalla stessa ricorrente, l’accesso alla rassegna stampa avviene tramite il sito https://new.ecostampa.net/ “mediante l’inserimento di user name e password”. 

Vertendosi, pertanto, in materia di diffusione non autorizzata di opere digitali attraverso le reti di comunicazione elettronica limitatamente ad opere trasmesse in formato digitale intangibile o comunque digitalizzate non residua alcun margine di dubbio in merito alla competenza dell’Autorità ad esercitare il potere di vigilanza (cfr. punto 73 delle premesse della delibera Agcom 680/13 cons. di adozione del regolamento). 

Né vi è una limitazione normativamente prevista al potere di vigilanza dell’Agcom alle sole opere native digitali e/o distribuite attraverso siti aperti o comunque accessibili al pubblico indifferenziato senza l’utilizzo di credenziali. 

Il potere di vigilanza attribuito all’Agcom in materia di diritto d’autore riguarda, invero, qualsiasi opera digitale definita dall’ art. 1, lett. p) del regolamento come “un’opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica”. 

 

 

(2) A parere della sezione, la circostanza che la società di media monitoring svolga selezione e organizzazione delle opere non costituisce scriminante al divieto di riproduzione di articoli di giornale o di parti o pagine di giornale, in cui vi sia la riserva della riproduzione, in quanto non contemplata né dal diritto interno né dal diritto comunitario. 

L’attività resta quindi lesiva del diritto di proprietà intellettuale dell’autore dell’articolo e dei diritti patrimoniali dell’editore. 

D’altra parte non si può negare che la creazione di una banca dati come quelle create dalle società di media monitoring ricorrente il cui servizio viene realizzato con la riproduzione di articoli integrali pubblicati sul quotidiano controinteressato non comporti una diminuzione, non giustificata peraltro da alcun interesse pubblico o generale, del profitto che l'editore può legittimamente aspettarsi dallo sfruttamento monopolistico connesso al diritto patrimoniale d'autore che ha a sua volta acquisito dall’autore dell’opera. 

Né può ragionevolmente negarsi che, nel caso di utilizzazione da parte di terzi di parti dell'opera collettiva giornale nell'ambito delle rassegne di stampa, i singoli contributi non siano ancora percepiti e valutati dagli utenti della banca dati come parti dell'originaria opera collettiva e non come gli elementi di una raccolta diversa ed autonoma. Insomma, è ancora il diritto sull'opera originaria, e non quello eventualmente sussistente sulle parti separate di esso, a venire in rilievo. 

Ad un diverso approdo ermeneutico potrebbe pervenirsi se la rassegna stampa si limitasse a fornire informazioni non complete, si limitasse ad una mera citazione dell'articolo giornalistico, lasciando inalterato il bisogno per il lettore di acquistare copia del periodico per leggervi l'articolo di suo interesse oppure se si limitasse a riprendere una parte non rilevante dei contributi presenti sul giornale e li riorganizzasse e sintetizzasse autonomamente senza riprodurre integralmente gli articoli. In conclusione, è proprio l'elemento della completezza dell’articolo riprodotto a rendere la rassegna stampa un succedaneo dell'acquisto del giornale.


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ per le garanzie nelle comunicazioni

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri