Competenza a modificare le circoscrizioni territoriali delle farmacie in Friuli-Venezia Giulia

Competenza a modificare le circoscrizioni territoriali delle farmacie in Friuli-Venezia Giulia


Farmacia – Pianta organica – Modifica - Competenza - Friuli Venezia Giulia – Individuazione.

 

​​​​​​​            Anche nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, l’ente competente a pronunciarsi in materia di modifica delle circoscrizioni territoriali delle farmacie è il Comune (sentita l’Azienda sanitaria) e non direttamente l’Azienda sanitaria (1).

 

(1) Ad avviso del Tar che esaminando  il tenore letterale dell’art. 5, comma 4, lett. d) l. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 1981, l’attribuzione della funzione di “decentramento” è accompagnata dal riferimento alla norma statale (art. 5, l. n. 362 del 1991) che detta la relativa disciplina e che attribuisce il compito di rideterminare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche esistenti (comma 1), all’ente territoriale (oggi il Comune) “sentita l’unità sanitaria locale (oggi Azienda sanitaria) competente per territorio”. La disposizione di fonte regionale, secondo un’interpretazione più lineare del suo dettato, può quindi considerarsi volta – non ad attribuire all’Azienda sanitaria funzioni propriamente deliberative/decisiorie, quanto piuttosto – a confermare la permanente esistenza delle funzioni consultive riconosciute all’Azienda sanitaria in materia di decentramento dalla l. n. 362 del 1991, espressamente richiamata.

Non è affatto necessario, del resto, ricercare nella legge regionale una portata innovativa rispetto alla legge statale, per il solo fatto di essere intervenuta su materia già compiutamente disciplinata da quest’ultima. Al contrario, la riformulazione della l. reg. n. 43 del 1981 appare dettata proprio dalla volontà di conformarsi al nuovo quadro di competenze delineato dalla riforma del 2012, cui il comma 1 dell’art. 5 fa espresso riferimento (“Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 … i Comuni …”), e non mancano disposizioni riformulate in senso del tutto conforme a quelle statali (es. i commi 1 e 2). Non vi è, in definitiva, alcuna ragione che porti a rinvenire nella l. reg. n. 33 del 2015 una volontà di modificare l’impianto normativo in materia di programmazione delle sedi farmaceutiche risultante dal d.l. n. 1 del 2012 per quanto attiene al ruolo dell’Azienda sanitaria, trasformandone le attribuzioni da meramente consultive a deliberative.

Dal punto di vista sistematico, si evidenzia che la modifica delle circoscrizioni territoriali è collocata dalla l. n. 362 del 1991 nel contesto del procedimento di revisione della pianificazione (“in sede di revisione di revisione della pianta organica delle farmacie”), di cui rappresenta un esito possibile e “normale” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2017, n. 4387).  L’interpretazione fatta propria dalla ricorrente, dunque, contrasterebbe con la l. n. 362 del 1991 per il fatto di comportare la fuoriuscita dal generale procedimento di revisione (di competenza del Comune) delle determinazioni in materia di modifica delle circoscrizioni territoriali (che sarebbero di competenza delle Aziende sanitarie).

Non vi sono però ragioni per ritenere che la riforma del 2012 (recepita dalla legge regionale) abbia inteso incidere in senso limitativo sull’ampiezza del potere di revisione della pianificazione farmaceutica.  

Rimane invece fermo il principio, chiaramente espresso dalla l. n. 362 del 1991, di corrispondenza soggettiva e contestualità procedimentale tra la revisione dello strumento pianificatorio e la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, che della revisione rappresentano una possibile declinazione.


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

FARMACIA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri