Compenso una tantum ai docenti universitari pregiudicati dal blocco degli scatti stipendiali dal 2011 al 2015

Compenso una tantum ai docenti universitari pregiudicati dal blocco degli scatti stipendiali dal 2011 al 2015


Università degli studi - Professore ordinario e associato – Trattamento economico - Blocco degli scatti stipendiali quinquennio 2011-2015 – Compensazione con importo una tantum - Art. 1, comma 629, l. n. 205 del 2017 – Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza

      E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 629, l. 27 dicembre 2017, n. 205 che riconosce un importo una tantum a parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali subito dai professori e ricercatori universitari del quinquennio 2011-2015 per effetto del d.l. n. 78 del 2010 e successive proroghe, solo ai professori e ricercatori che erano ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2018) poiché rappresenta il massimo sforzo che il legislatore abbia potuto compiere, la provvidenza sorgendo già con una genetica portata limitativa, che traspare dall’essere la stessa solo una “parziale” compensazione e non pare porsi in contrasto con il principio di uguaglianza evocato da parte ricorrente, neppure con riguardo alla restrittività che la caratterizza “e latere subiecti” (1).  

 

(1) Ha chiarito la Sezione che la situazione soggettiva dei docenti e ricercatori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2018) non può, infatti, considerarsi sovrapponibile a quella dei colleghi che a quella data interviene successivamente, preso atto della fine della congiuntura che aveva determinato quella scelta e con un contrarius actus di pari livello legislativo (art. 1, co. 629, L. n. 205/2017) ritiene di poter fare uno sforzo per compensare, ma solo parzialmente, coloro che erano stati pregiudicati dalla precedente legge.
Tale opzione legislativa limitativa non appare irragionevole al lume dell’art. 3 della Costituzione poiché intanto rappresenta il massimo sforzo che il legislatore abbia potuto compiere, la provvidenza sorgendo già con una genetica portata limitativa, che traspare dall’essere la stessa solo una “parziale” compensazione per i docenti che a quella data erano cessasti dal servizio attivo e collocati in quiescenza.
Inoltre, tra le due figure di soggetti poste a confronto ai fini della formulazione di una diagnosi di violazione del principio di uguaglianza ex art.. 3 Cost. non si ravvisa una equivalenza, di talché possa dirsi che il legislatore ha discriminato due posizioni poste sullo stesso piano e versanti nella medesima condizione.
I professori in quiescenza non prestano più servizio attivo per l’Amministrazione Universitaria là dove i docenti ancora in servizio forniscono una utilitas all’amministrazione e per essa alla collettività.
Altro profilo differenziale tra i docenti in servizio e quelli in quiescenza risiede nella circostanza che i primi vantano un credito nei confronti dell’Istituzione universitaria per la quale prestano servizio, là dove i secondi hanno un diritto di credito verso l’istituto previdenziale.
Ha ancora  chiarito la sezione che non è illegittimo l’art. 3, lett. b) del d.m. 2 marzo 2018, n.197/2018 che subordina il riconoscimento dell’una tantum all’ottenimento della positiva valutazione ai sensi dell’art. 6, co. 14 della Legge Gelmini.n. 240 del 2010, di riforma del sistema di reclutamento dei docenti universitari, poichè in primis che essa sostanzia una meritevolezza del docente nella comprensibile ottica meritocratica che permea il sistema ed inoltre tale positiva valutazione, nell’impianto della norma che la prescrive, ossia l’art. 6. co. 14 della l. n. 240/2010, è funzionale proprio all’attribuzione ai professori e ricercatori universitari degli scatti triennali, stabilendo che “I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.
La norma prosegue poi chiarendo il nesso funzionale che lega la positiva valutazione dei docenti con il riconoscimento degli scatti stipendiali, stabilendo infatti in proposito che “La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.”
Non è illegittima per violazione dell’art. 1, co. 929, L. 27 dicembre 2017, n. 205 la previsione di cui all’art. 2, co.3 del D.M. n. 1 marzo 2018 n.197 attuativo che dispone la riduzione dell’indennità compensativa una tantum de qua (in misura oscillante tra il 20 e il 30% e il 40 e il 50% a seconda che i benefici di cui alla Legge Gelmini siano stati percepiti in una ovvero due annualità) “per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato degli incentivi una tantum di cui all’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;” poiché la mancata previsione i tale decurtazione dell’importo una tantum nella L. n. 205/2017, non contravviene all’impianto e alla ratio dell’art. 1, co. 629 della L. n. 205/2017, che si presenta come improntato ad un carattere restrittivo e limitativo della provvidenza da esso stabilita, apprezzabile sotto il profilo soggettivo, prevedendo la norma che il beneficio va riconosciuto solo ai docenti universitari che alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2018) fossero ancora in servizio e non in quiescenza e sotto il profilo oggettivo, emergente alla sua dichiarata natura di mera “parziale compensazione” e non di integrale ristoro del pregiudizio derivato ai docenti universitari dal blocco degli scatti stipendiali.
​​​​​​​E ciò non solo per l’armonia e la consonanza normativa appena illustrata, ma anche considerando che i docenti che avevano fruito di utilità economiche premiali in un lasso temporale solo parzialmente coincidente con il periodo del blocco degli scatti stipendiali, erano stato già beneficati dal legislatore e in parte ristorati. 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

UNIVERSITÀ, PROFESSORE ordinario e associato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri