Compenso ai commissari ad acta nominati per eseguire i decreti di condanna per legge Pinto

Compenso ai commissari ad acta nominati per eseguire i decreti di condanna per legge Pinto


Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione decreti di condanna legge Pinto - Commissario ad acta – Compenso – Non spetta.

Ai commissari ad acta nominati per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario che riconoscono l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, individuati, secondo legge, in persona dei dirigenti delle Amministrazioni inottemperanti, non compete alcun compenso per l’attività svolta (1).

 

(1) In motivazione il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana osserva che secondo quanto dispone l’art. 5 sexies, comma 8, della l. n. 89/2001 (d’ora innanzi anche legge Pinto), nel testo introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208 del 2015, i compensi spettanti per l’attività svolta per il pagamento degli indennizzi dovuti ai sensi della l. n. 89/2001 dal commissario ad acta, il quale deve essere scelto fra i dirigenti di seconda fascia dell’amministrazione soccombente (sulla legittimità della previsione legislativa che vincola il giudice amministrativo a scegliere i commissari ad acta all’interno di tale categoria soggettiva, v. Corte cost. n. 225 del 2018), rientrano nell’“onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti”.

 Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana evidenzia che la formulazione letterale della disposizione ha dato àdito ad interpretazioni giurisprudenziali non concordanti.

Parte  minoritaria della giurisprudenza ritiene che il compenso dei suddetti commissari ad acta vada liquidato e fatto versare nell’apposito fondo del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dagli artt. 14 e 41 del CCNL dirigenti, Area I – Ministeri, del 5.4.2001 (e confermati dall’art. 60 del CCNL dirigenti Area I- Ministeri, del 21.4.2006), secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze con la nota del 29.9.2015, prot. 107910 (Tar Lazio, decreti collegiali nn. 751, 752, 754 del 2018; Tar L’Aquila 4 gennaio 2019, n. 2; Tar  Palermo, sez. I, 1 ottobre 2018, n. 854; Tar  L’Aquila 27 settembre 2018, n. 380).

Diversamente, secondo un orientamento maggioritario, ai suddetti commissari ad acta non spetta alcun compenso (Cons. St., sez. IV, 29 aprile 2016 n. 1639; Tar  Salerno, sez. I, 2 gennaio 2019, n. 4; Tar Napoli, sez. I, nn. 4995 del 2018, 4983 del 2018; 4295 del 2018; Tar Lazio, sez. I bis, 12 novembre 2018 ,nn. 10875 e 10871; Tar Catania, sez. IV, 9 luglio 2018, nn. 1440 e 1441, decr. coll.; Tar  Catania, sez. IV, 9 luglio 2018, nn. 1139, 1141, Id., 14 maggio 2018, nn. 975, 983, 984; Id., 11 maggio 2018, n. 956; Tar Toscana, sez. I, 29 giugno 2018, n. 955).

Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana aderisce all’orientamento maggioritario, pur consapevole che consapevole che la formulazione letterale della previsione è oggettivamente ambigua laddove afferma che i compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Da un lato il riferimento all’onnicomprensività della retribuzione induce a ritenere che al commissario ad acta non debba spettare alcun compenso, tanto più che si tratta di dirigenti dell’Amministrazione obbligata al pagamento dell’indennizzo. Dall’altro lato, però il riferimento ai “compensi riconosciuti” sembra evocare una attività giudiziale di liquidazione del compenso, che potrebbe non andare direttamente al dirigente ma destinato all’apposito fondo per il trattamento retributivo dei dirigenti medesimi. Tuttavia tale lettura potrebbe prestarsi a distorsioni applicative, e segnatamente l’inerzia del personale delle PP.AA. nell’eseguire i giudicati di condanna ex legge Pinto nell’ambito delle ordinarie mansioni di ufficio, al fine di conseguire poi il compenso una volta nominati commissari ad acta.

Considerata dunque la ratio di contenimento della spesa pubblica della previsione che circoscrive la scelta dei commissari ad acta tra i dirigenti delle PP.AA. inadempienti, ratio ben illustrata dalla citata sentenza della Corte cost. n. 225 del 2018, appare più convincente la tesi maggioritaria, atteso che la suddetta ratio di contenimento della spesa pubblica giustifica non solo la limitazione soggettiva dei nominabili a commissario ad acta, ma anche che tali soggetti, in quanto dirigenti delle PPAA inadempienti, svolgano l’attività di commissario ad acta nell’ambito delle loro ordinarie mansioni, senza compenso aggiuntivo.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri