Compensatio lucri cum damno ed emotrasfusioni con sangue infetto

Compensatio lucri cum damno ed emotrasfusioni con sangue infetto


Risarcimento danni – Sanità – Emotrasfusioni con sangue infetto - Compensatio lucri cum damno – Presupposti – Individuazione.


   La compensatiolucri cum damno opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni; ciò che si verifica, paradigmaticamente, proprio nel caso dell'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della l. 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, il quale pertanto deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (1).
 

(1) Cass. civ., S.U., 11 gennaio 2008, n. 584; id. 14 marzo 2013, n. 6573.

Ha chiarito la Sezione che trattandosi di erogazione periodica - assegno bimestrale calcolato in base alla gravità dei danni subiti (tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dalla l. 2 maggio 1984, n. 111, art. 7; l. n. 210 del 1992, art. 2) - detta esigenza rimarrebbe in buona parte insoddisfatta ove il defalco dall'entità del risarcimento spettante venisse limitato ai ratei già corrisposti al momento della liquidazione del danno, con esclusione di quelli futuri, volta che nella specie deve ritenersi già determinato ovvero determinabile il loro preciso ammontare.
Ha aggiunto la Sezione che la formula della “capitalizzazione” sottende appunto l’esigenza di valorizzare, in termini più o meno fittizi, una prestazione economica di carattere durevole e solitamente commisurata alla vita dell’avente diritto, al fine di tradurla in una entità monetaria unitaria, laddove, per le più varie esigenze giuridiche, si renda necessario considerare la prima, con la sua caratteristica articolazione temporale, in luogo della seconda, con la sua tipica connotazione una tantum: così (inevitabilmente) concepita, la “capitalizzazione” è inconciliabile con qualsivoglia delimitazione temporale che non sia quella rapportata all’intero arco temporale di (prevedibile) erogazione della prestazione continuativa, ciò tanto più laddove, come nella fattispecie in esame, si tratti di assicurare la piena esplicazione del summenzionato principio della compensatio lucri cum damno, così come recepito in sede giurisprudenziale (a livello nomofilattico e nell’ambito della concreta decisione oggetto di ottemperanza).
La questione, dalla determinazione della rilevanza temporale della prestazione indennitaria ex l. n. 201 del 1992, si sposta quindi, anche al fine di verificare la correttezza della statuizione di inammissibilità recata dalla sentenza appellata, sul tema della individuazione dei criteri sulla scorta dei quali concretizzare e quantificare quella rilevanza ai fini della esecuzione della condanna risarcitoria, ovvero, in ultima analisi, la disposta “capitalizzazione”.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

DANNI (in materia civile, penale, amministrativa, contabile, alternativi)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri