Compatibilità ambientale dei permessi di prospezione di porzioni del mare Adriatico prospicienti le coste delle Regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia

Compatibilità ambientale dei permessi di prospezione di porzioni del mare Adriatico prospicienti le coste delle Regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia


Ambiente – Mare – Attività di prospezione geofisica – Limiti – Art. 6, comma 17, d.lgs. n. 152 del 2006 – Individuazione.

Ambiente – Valutazione di impatto ambientale – Coinvolgimento enti interessati – Omissione – Deduzione in giudizio di vizio procedimentale – Soggetti legittimati – Individuazione.

Ambiente – Valutazione di impatto ambientale – Parere regionale – Natura - Meramente consultivo e collaborativo e non vincolante - Conseguenza.

Ambiente – Mare – Attività di prospezione geofisica – Limiti ex art. 6, l. n. 9 del 1991 – Inapplicabilità – Ratio.

Ambiente – Mare – Attività di prospezione geofisica – Limiti ex art. 6, l. n. 9 del 1991 – Inapplicabilità – Illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

 

     L'art. 5, comma 1, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, modificando l’art. 6, comma 17, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha previsto che tutte le attività di prospezione di porzioni di mare geofisica dovevano essere eseguite all'esterno di una fascia di rispetto di 12 miglia marine da tutte le aree marine e costiere protette (1).

     Eventuali mancanze nel coinvolgimento del procedimento di VIA di enti astrattamente interessati potrebbero, eventualmente, configurare pregiudizi al diritto di partecipazione censurabili solo da parte degli stessi.

     Per gli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale statale il parere regionale è meramente consultivo e collaborativo e non vincolante, come si evince dall'art. 25, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed è quindi reso ai soli fini istruttori, con la conseguenza che lo stesso non è ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale da parte della competente amministrazione statale, dovendosi escludere la sussistenza di “un potere di codecisione della Regione” (2).

     L’art. 6, comma 2, l. 9 gennaio 1991, n. 9 – secondo cui nelle porzioni di mare “l'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati” – non si estende all’attività di prospezione, stante la netta differenza tra le due attività (3).

     È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, e 3, l. 9 gennaio 1991, n. 9, nella parte in cui non estende l’applicazione del limite spaziale di 750 kmq, nelle porzioni di mare, anche ai permessi di prospezione, stante la differenza tra attività di prospezione e attività di ricerca (4).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che il decreto - emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante la compatibilità ambientale del programma dei lavori presentato da una Società e collegato alle istanze di rilascio dei Permessi di Prospezione per l'esecuzione di rilievi geofisici tramite la tecnica c.d. air-gun - prevede che, a valle dell'esecuzione del monitoraggio ante operam, il Proponente sottoponga al Ministero dell'ambiente, per la sua approvazione, "il nuovo tracciato delle linee sismiche che (...) preveda una fascia di rispetto di 12 miglia nautiche dal perimetro esterno di tutte le Aree Marine e Costiere a qualsiasi titolo protette nonché, in relazione alla data di rilascio del titolo abilitativo, ai sensi del vigente art. 6, comma 17, d.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.".

A fronte di tale limitazione preliminare, da ritenersi di per sé soddisfacente, ha fatto peraltro seguito un provvedimento di riperimetrazione adottato dal Ministero dello sviluppo economico, in virtù del quale i confini dell’area oggetto di prospezione sono stati definitivamente ricondotti all’esterno delle 12 miglia dalla linea di costa.

 

(2) Corte cost. 5 novembre 2015, n. 219; Cons. St., sez. VI, 31 agosto 2016, n. 3767; id. 5 maggio 2016, n. 1779.

 

(3) Ha chiarito la Sezione che l’«attività di prospezione» in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, ad eccezione dei sondaggi geotecnici e geognostici, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; l’«attività di ricerca» è, invece, insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazione meccanica, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, commi 78 e 80, l. 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dall'art. 27, l. 23 luglio 2009, n. 99”.

 

(4) Ad avviso della Sezione le attività di prospezione e ricerca presentano una distinzione determinante laddove quest’ultima, a differenza della prima, implica potenzialmente l’esercizio di attività di perforazioni meccaniche. La possibile incidenza della perforazione sul territorio, e la rilevanza delle relative conseguenze su di esso, dunque, legittimano e fanno ritenere pienamente giustificato il differente trattamento normativo rispetto all’attività di mera prospezione.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

AMBIENTE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri