Collegamento tra imprese che partecipano alla gara per lotti diversi

Collegamento tra imprese che partecipano alla gara per lotti diversi


Gara – Requisiti di partecipazione – Art.- 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 80 del 2016 – Collegamento tra imprese – Partecipazione alla gara per lotti diversi – Esclusione.

 

    Il comma 5, lett. m, dell’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 80 (secondo cui è escluso dalla gara l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale), non si applica nell’ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi, e ciò in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura si conclude con un'aggiudicazione (1).

 

(1) Il Tar Lazio ha desunto l’autonomia dei singoli lotti dall’attribuzione a ciascuno di essi di specifici CIG; dall’individuazione di uno specifico importo a base di gara per ciascuno dei lotti; dalla possibilità, per ciascun concorrente, di concorrere per tutti i lotti, sebbene la stazione appaltante, quale misura pro concorrenziale, abbia previsto che questi potrà risultare aggiudicatario di un solo lotti); dalla previsione della stipulazione di distinti contratti per ciascun lotto; dalla richiesta di pagamento del contributo in favore dell’ANAC per ogni singolo lotto al quale si partecipa; dalla prescrizione della lex specialis relativa alla presentazione di dichiarazioni sostitutive, relative ai requisiti di ordine generale, per ogni lotto;

Il Tar ha ancora chiarito che il reciproco condizionamento tra le aggiudicazioni dei vari lotti (nel senso del divieto di aggiudicazione di più di un lotto alla medesima impresa) non comporta il venir meno dell’autonomia di ciascuna procedura selettiva, volta all’affidamento del singolo lotto, in quanto detta prescrizione del disciplinare incide solo ex post, successivamente all’apertura delle offerte, e quindi dopo la redazione delle distinte graduatorie.


Anno di pubblicazione:

2016

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri