Collaudo tecnico-amministrativo da parte di esperto libero professionista iscritto all’Albo dei dottori agronomi e forestali

Collaudo tecnico-amministrativo da parte di esperto libero professionista iscritto all’Albo dei dottori agronomi e forestali


Professioni e mestieri – Agronomi - Piani di assestamento  - Collaudo tecnico-amministrativo - dottori agronomi e forestali  - Sono competenti 

 

  

          E’ legittimo il decreto del Direttore generale settore politiche della montagna e della fauna selvatica della regione Liguria del 21 dicembre 2018, n. 3464 secondo il quale i piani di assestamento devono essere sottoposti a collaudo tecnico-amministrativo da parte di esperto libero professionista iscritto all’Albo dei dottori agronomi e forestali  (1). 

 

 

(1) Ha ricordato la Sezione che la giurisprudenza costituzionale ha chiaramente affermato che compete al legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale, essenzialmente sulla scorta del principio di professionalità specifica, il quale richiede, per l’esercizio delle attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie inerenti alle attività stesse (Corte cost. n. 441 del 2000; n. 5 del 1999; n. 456 del 1993; n. 29 del 1990). Per intendere le ragioni della differenza di disciplina tra distinti professionisti, la Corte ha sottolineato che assume rilievo il principio di professionalità specifica e che la garanzia del diritto al lavoro non comporta una generale ed indistinta libertà di svolgere qualsiasi attività professionale, spettando pur sempre al legislatore di fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi parimenti meritevoli di considerazione e, più in particolare, di valutare, nell'interesse della collettività e dei committenti, i requisiti di adeguata preparazione occorrenti per l'esercizio dell'attività professionale.  

In particolare, ha osservato la Corte che la preparazione dell’agrotecnico, secondo il bagaglio formativo che si desume dal previsto curriculum scolastico (decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, recante i programmi e gli orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato), e che si evince, altresì, dal programma di base per l’esame di Stato di abilitazione professionale (art. 18 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 6 marzo 1997, n. 176, avente ad oggetto il regolamento recante norme per lo svolgimento di detti esami di Stato), è rivolta prevalentemente agli aspetti economici e gestionali dell’azienda agraria. Pertanto, per la Corte, non è irragionevole la delimitazione delle competenze professionali degli agrotecnici (nel caso specifico si trattava di compiti inerenti all’attività catastale di frazionamento dei terreni) (Corte cost. 6 ottobre 2000, n. 441). 

Quanto alla giurisprudenza amministrativa, più volte è stata affrontata la questione relativa ai confini delle rispettive competenze dei dottori agronomi e forestali e degli agrotecnici e agrotecnici laureati. È stato invero osservato che l'art. 2, della legge professionale n. 3 del 1976 non contiene una clausola di riserva esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali. Riserva che, d'altro canto, difficilmente potrebbe ipotizzarsi, attesa l'estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione di legge, competenze che vanno dalla direzione e gestione delle imprese agrarie alla progettazione, direzione sorveglianza dei lavori relativi alle costruzioni rurali nonché alle operazioni di estimo, ai lavori ed incarichi relativi alla coltivazione delle piante, ai lavori catastali, alla valutazione e liquidazione degli usi civici, alle analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, alle ricerche di mercato e alla progettazione dei lavori relativi al verde pubblico. Considerata l’ampiezza delle competenze dei dottori agronomi e forestali, si spiegano dunque le interferenze con quelle dei periti agrari nel settore della cura di boschi o foreste e con le competenze professionali di architetti ed ingegneri (art. 51, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537) nonché degli agrotecnici (art. 11, l. 6 giugno 1986, n. 251) (Cons. St., sez. V, 1 marzo 2017, n. 952). 

L’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sez. V, 1 febbraio 2017, n. 426) è stato nel senso di ritenere che le competenze professionali degli agrotecnici in materia di “opere di trasformazione e miglioramento fondiario” non comprendono interventi di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo.


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

PROFESSIONI intellettuali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri