Chiusura di verande e balconi di superficie inferiore a 50 mq. in Sicilia

Chiusura di verande e balconi di superficie inferiore a 50 mq. in Sicilia


Edilizia – Sicilia – Attività edilizia – Chiusura di verande e balconi di superficie inferiore a 50 mq. – Titolo edilizio – Non occorre - Condizione – Opera precaria – Individuazione. 

 

In Sicilia, ai sensi dell’art. 20, l. reg. 16 aprile 2003, n. 4 – norma che riveste il carattere della specialità – la chiusura di “terrazze” e di “verande”, di superficie inferiore a 50 mq., non necessita di autorizzazione o di concessione purché venga rispettata la procedura dettata dalla stessa norma e purché si tratti di opera “precaria”, dovendo, per individuare la precarietà, farsi riferimento ai metodi e ai materiali usati nella realizzazione delle opere, giacché esula dal citato art. 20, l.reg. n. 4 del 2003 il criterio della “funzionalità” inerente la natura duratura o meno delle esigenze che le opere sono destinate a soddisfare; conseguentemente, deve escludersi che rientrino nella nozione di precarietà le strutture in muratura o in laterizi o comunque ancorate definitivamente mediante l’uso di leganti cementizi o derivati e quelle non smontabili e non rimovibili se non mediante attività demolitoria a carattere distruttivo (1). 

 

(1) Il C.g.a. ha chiarito che a corroborare questa tesi milita anche la considerazione del rapporto tra il concetto di precarietà, requisito indispensabile per l’operare dell’esclusione della necessità di una previa autorizzazione o concessione edilizia, e le esigenze di sicurezza. 

Tale precisazione non è di poco momento se si considera che erroneamente, a volte, si è ritenuto di escludere la ricorrenza del carattere in parola in ipotesi di opere “stabilmente infisse” al suolo. D’altra parte, questa interpretazione trova sostegno nel comma 2 dell’art. 20, l. reg. 16 aprile 2003, n. 4  il quale prevede che, nelle ipotesi in cui a norma della stessa disposizione non è necessario l’ottenimento della previa autorizzazione o concessione, «contestualmente all’inizio dei lavori il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l’immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza … vigenti». È evidente, pertanto, che la norma non introduce alcuna deroga a disposizioni diverse da quelle urbanistiche e, in particolare, a quelle in materia di sicurezza. Tra queste ultime rientrano, certamente, quelle che richiedono la denuncia al Genio civile o, nelle zone sismiche, la previa autorizzazione (C.g.a., sez. cons., 10 gennaio 2012, n. 241).

Difficilmente, difatti, una tettoia che, in base al disposto del citato art. 20, può essere realizzata (in concorrenza anche gli altri presupposti prescritti) senza autorizzazioni o concessioni urbanistiche fino a un’estensione di 50 m², potrebbe essere considerata rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza pur senza essere stabilmente ancorata al suolo. Da ciò deriva che, a pena di privare di significato la disciplina derogatoria dettata dalla norma regionale, il concetto di precarietà in essa contenuto deve essere interpretato nel senso di non escludere la sussistenza di “idonei meccanismi di ancoraggio” proprio in quanto funzionali alle esigenze di sicurezza a cui l’art. 20 non consente di derogare.  

Si può dunque affermare che, per le opere realizzate secondo il disposto dell’art. 20 della l.r. n. 4/2003, la nozione di “precarietà” è ancorata esclusivamente al concetto di “facile rimovibilità” (e non anche a quelli di “funzionalità occasionale”, di “destinazione urbanistica” e/o di “instabilità strutturale”, “stagionalità” o “temporaneità”), dovendo pertanto restare escluse dall’ambito di operatività della deroga introdotta dalla predetta norma speciale - pur se strumentali alla copertura di verande o balconi, alla chiusura di terrazze (di collegamento o meno, ed in tal caso non superiori a 50 m²) ed alla copertura di spazi interni (cortili, chiostrine e simili) o “aperti almeno da un lato” - le strutture in muratura o in laterizi (o comunque ancorate definitivamente mediante l’uso di leganti cementizi o derivati) e quelle non smontabili e non rimovibili se non mediante attività demolitoria a carattere distruttivo (C.g.a., sez. cons., 3 settembre 2015, n. 771). 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

EDILIZIA e urbanistica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri