Cauzione per costituendo raggruppamento di imprese

Cauzione per costituendo raggruppamento di imprese


Contratti della Pubblica amministrazione - Cauzioni -  Per l’esecuzione del contratto - Costituendo raggruppamento di imprese - Cauzione provvisoria - Riferimento a tutte le imprese componenti il raggruppamento - Art. 93, commi 1 e 8, d.lgs. n. 50 del 2016 - Necessità.

 Contratti della Pubblica amministrazione - Cauzioni -  Per l’esecuzione del contratto - Costituendo raggruppamento di imprese - Cauzione provvisoria - Riferimento a tutte le imprese componenti il raggruppamento - Mancanza - Soccorso istruttorio ex art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 – Esclusione.

 Contratti della Pubblica amministrazione - Offerte - Offerte anomale - Gara con due concorrenti – Criterio dell’offerta al prezzo più basso - Verifica - Sorteggio metodi ex art. 97, comma 2, lett. c) e d), d.lgs. n. 50 del 2016.

 

         In sede di gara pubblica, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 8 dell'art. 93 del nuovo Codice dei contratti pubblici, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto deve riferirsi a tutte le imprese costituenti il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese.

          In sede di gara pubblica, in caso di mancata produzione della garanzia ex art. 93 del nuovo Codice dei contratti pubblici per tutte le imprese costituenti un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese non può farsi ricorso al soccorsi istruttorio ai sensi dell’art. 80 dello stesso Codice, trattandosi di produzione prevista dal citato art. 93 a pena di esclusione (1).

          In sede di gara pubblica da aggiudicare con il sistema del prezzo più basso,  ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta, se le offerte sono due si deve estrarre il metodo ra quello indicato sub c) (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento) del comma 2 dell’art. 97, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 o sub d) dello stesso comma (media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento), non trovando invece applicazione quanto previsto alla lett. e) del citato comma 2 (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4).

 

 (1) Ha chiarito il Tar che dal combinato disposto dei commi 1 e 8 dell’art. 93, d.lgs. n. 50 del 2016 si desume che rispetto all’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, è posto, in capo alle ditte partecipanti alle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, un preciso obbligo, a pena di esclusione.

Trattandosi dunque di elemento richiesto a pena di esclusione non è possibile attivare il soccorso istruttorio. Infatti l’art. 83 del nuovo Codice dei contratti prevede il soccorso istruttorio solo per “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e tale non si può qualificare la mancanza della garanzia.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, CAUZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri