Calcolo dell'extrabudget sul fatturato complessivo

Calcolo dell'extrabudget sul fatturato complessivo


Sanità pubblica – Strutture private accreditate - Remunerazione extrabudget - Decurtazione di una determinata percentuale della tariffa – Scelta discrezionale della Regione. 

Sanità pubblica – Strutture private accreditate – Extrabudget – Calcolo – Riferimento al fatturato complessivo e non al tetto di spesa – Legittimità. 

 

             La previsione solo eventuale di una remunerazione dell'extrabudget e la decurtazione di una determinata percentuale della tariffa per esso risultano legittime scelte discrezionali che la Regione può compiere nella determinazione dei criteri per remunerare l'extrabudget (1). 

              E’ illegittima la scelta della regione di calcolare l'extrabudget sul fatturato complessivo e non sul tetto di spesa, utilizzando perciò anche l'extrabudget prodotto, così da mirare a produrne ("investire") quote maggiori, sì da acquisire negli anni successivi tetti di spesa maggiori (2). 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che "l’invalicabilità del “limite massimo di finanziamento assegnato dalle ASP alle singole strutture private accreditate” è pienamente in linea con la ratio di tutela della finanza pubblica sottesa al tetto di spesa, laddove invece meccanismi di remunerazione extra budget (quali l’istituto della regressione tariffaria) hanno rilevanza residuale ed eventuale: “In materia sanitaria, l'osservanza del tetto di spesa rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il SSN può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato; di conseguenza deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget, per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili” (Tar Catanzaro, sez. II, 18 dicembre 2018, n. 2144); orientamento confermato in sede d'appello dal Consiglio di Stato, che ha affermato che "la facoltà, per le Regioni, di determinare criteri per la remunerazione delle prestazioni erogate al sopra del tetto di spesa previsto dall'art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 502 del 1992 non implica che alle stesse Regioni sia precluso, in circostanze particolarmente "stringenti" come quelle determinate dal Piano di rientro, di stabilire legittimamente il criterio secondo cui nessuna remunerazione è prevista (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1244; id. 11 novembre 2020, n. 6936)". 

  

(2) Ha ricordato la Sezione che è proprio tale logica ad essere illegittima, in quanto stimola un aumento delle prestazioni extrabudget, in contrasto con il vincolo imposto dal tetto di spesa: "l’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 non consente la remunerazione delle prestazioni che eccedono il tetto di spesa, in quanto la funzionalità del sistema di programmazione della spesa sanitaria presuppone il rispetto dei limiti di spesa stabiliti: la Regione con tali delibere, premia invece la produzione extra budget, penalizzando le strutture che rispettano il tetto assegnato ai fini del contenimento della spesa pubblica" (Cons. Stato, sez. III, 7 dicembre 2021, n. 8161


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri