Base di calcolo dell’incremento del quinto della qualificazione per le Ati

Base di calcolo dell’incremento del quinto della qualificazione per le Ati


Contratti della Pubblica amministrazione – Qualificazione - Ati - Incremento del quinto - Art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 – Criterio di calcolo. 

 

       In sede di base di calcolo dell’incremento del quinto della qualificazione in una categoria da parte delle società partecipanti a un raggruppamento, se il parametro di riferimento da porre al denominatore è costituito dall’importo complessivo dei lavori a base d’asta, il dato da porre al numeratore deve essere omogeneo e così comprendere le complessive qualificazioni possedute (anche in altre categorie) dalla società partecipante al raggruppamento che intenda usufruire del quinto di incremento (1). 

 

 

(1) Il C.g.a.  si è pronunciato sull’incremento del quinto, previsto dall’art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, della qualificazione in una categoria da parte delle società partecipanti a un raggruppamento e, in particolare, sulla condizione, cui è subordinato l’aumento, della titolarità (da parte di chi aspira all’aumento) di “almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara”. 

Assumendo quanto statuito dal Consiglio di Stato con una precedente pronuncia - che ha interpretato il requisito nel senso che sia necessario il possesso di qualificazione, nella stessa categoria da incrementare, per un importo pari ad almeno il 20% dell’importo complessivo a base d’asta (sentenza n. 3040 del 2021) – ha ritenuto che, se il parametro di riferimento da porre al denominatore è costituito dall’importo complessivo dei lavori a base d’asta, il dato da porre al numeratore deve essere omogeneo e così comprendere le complessive qualificazioni possedute (anche in altre categorie) dalla società partecipante al raggruppamento che intenda usufruire del quinto di incremento. 

Così facendo il requisito cui l’art. 61 comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010 subordina l’aumento del quinto è conforme al dato letterale e garantisce l’esigenza, evidenziata dal Consiglio di Stato nel 2021, di evitare che la premialità del quinto esasperi gli effetti della qualificazione virtuale quando le imprese esecutrici sono una pluralità e il requisito di qualificazione risulta, di conseguenza, molto frazionato, seppur nel rispetto della ratio dell’istituto del raggruppamento. 

Nel caso di specie i partecipanti al raggruppamento aggiudicatario erano comunque in possesso del requisito del 20% dell’importo a base di gara anche se si interpreta detta condizione in conformità al (diverso) orientamento seguito dal Tar, in base al quale sia numeratore che denominatore sono da interpretare nel senso che riguardino la sola categoria interessata dall’aumento del quinto. Sicché è sufficiente che le due soggettività posseggano il 20% dell’importo indicato per la categoria interessata per usufruire dell’aumento del quinto. 
 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri