Autorizzazioni paesaggistiche ed infrastrutture strategiche

Autorizzazioni paesaggistiche ed infrastrutture strategiche


Paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Opere statali – Conferenza di servizi – Necessità – Intervento minore – Procedura semplificata

L’adozione dell’autorizzazione paesaggistica riguardante opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali va necessariamente rilasciata in esito ad una conferenza di servizi, salvo che per gli interventi di lieve entità, dove opera la procedura semplificata.

L’autorizzazione paesaggistica, quale atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, ha la durata di cinque anni.

La proroga di tre anni della durata quinquennale delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all’art. 30, comma 3, decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, opera solo per le autorizzazioni in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione e non per quelle adottate successivamente. (1)

Paesaggio – Opera pubblica – Progetto – Approvazione – Piano paesaggistico territoriale – Deroga – Alternative localizzative e/o progettuali – Valutazione omessa – Valutazione illogica – Illegittimità – Giudice amministrativo – Differente sindacato

Nella Regione Puglia, l’omessa valutazione, da parte della Giunta regionale, delle alternative localizzative e/o progettuali, che giustificano l’autorizzazione in deroga al vigente piano paesaggistico territoriale, viola l’art. 95 delle NTA del piano stesso, in forza del quale “le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”, nonché l’art. 9 Cost.

Il sindacato diretto del giudice amministrativo su tale omessa valutazione non viola l’art. 34, comma 2 c.p.a., né il principio costituzionale di separazione dei poteri, trattandosi di un “potere amministrativo non ancora esercitato”.

Laddove invece la valutazione tecnica sia stata posta in essere, la stessa è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della macroscopica illogicità. (2)

Infrastrutture strategiche – Decreto di esproprio – Efficacia –Avvio del procedimento di VIA – Successiva proroga dell’efficacia

L’art. 166, comma 4-bis, decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede che, in deroga alle disposizioni dell’art. 13, commi 4 e 5, D.P.R. n. 327/2001, per le infrastrutture strategiche incluse nella legge n. 443 del 2001, c.d. “legge obiettivo”, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE che approva il progetto definitivo dell’opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Inoltre, per forza maggiore e per altre giustificate ragioni, il decreto d’esproprio può essere prorogato, prima della scadenza del termine, per un periodo non superiore ai due anni.

L’art. 166 decreto legislativo n. 163 del 2006, seppure abrogato dall’art. 217, comma 1, lett. e), decreto legislativo n. 50 del 2016, continua ad applicarsi, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 216 decreto legislativo n. 50 del 2016, agli “interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall’articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice”. (3)

(1) Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 414.

(2) Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2021, n. 3781; idem, 25 luglio 2022, n. 3601 (ord.).

(3) T.a.r. per il Lazio, sez. III, 24.12.2021, n. 13500.


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri