Autorizzazione in deroga all’esecuzione delle verifiche finalizzate ad accertare l’integrità degli impianti ed apparecchi a pressione

Autorizzazione in deroga all’esecuzione delle verifiche finalizzate ad accertare l’integrità degli impianti ed apparecchi a pressione


Macchinari – Verifiche - Impianti ed apparecchi a pressione ex d.m. n. 329 del 2004 - Autorizzazione in deroga all’esecuzione delle verifiche - Valutazione in merito alle caratteristiche riconducibili a sistemi alternativi di ispezione – Discrezionalità – Inisindacabilità.

 

Macchinari – Verifiche - Impianti ed apparecchi a pressione ex d.m. n. 329 del 2004 - Autorizzazione in deroga all’esecuzione delle verifiche – Autorizzazione ex post – Diniego – Legittimità.

 

    In tema di autorizzazione in deroga all’esecuzione delle verifiche finalizzate ad accertare l’integrità degli impianti ed apparecchi a pressione di cui al d.m. 1° dicembre 2004, n. 329 e all’art. 19, d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 (trattasi, nella specie, di un serbatoio tumulato per g.p.l di capacità superiore ai 13 mc., collegato ad una rete canalizzata), esula dalla sfera di cognizione del giudice amministrativo ogni valutazione in merito alle caratteristiche riconducibili a sistemi alternativi di ispezione, sia in riferimento alla loro idoneità ad assicurare standard equivalenti, in termini di qualità e protezione, sia rispetto alla loro attitudine a garantire adeguati livelli di sicurezza a favore del personale operante e della popolazione residente nelle vicinanze (1).

 

    Nel caso di verifiche aventi ad oggetto attrezzature e serbatoi a pressione di capacità superiore ai 13 mc., di cui al d.m. 1° dicembre 2004, n. 329 e all’art. 19, d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, il provvedimento con il quale l’Amministrazione nega l’autorizzazione in deroga in ragione dell’impossibilità di autorizzare ex post l’ispezione cui l’interessato, benché in carenza del necessario titolo abilitativo, abbia dato corso avvalendosi di tecniche alternative, appare pienamente conforme alla rigorosa applicazione del principio di precauzione, qui da intendersi nel senso di precludere qualsiasi intervento derogatorio che non sia stato previamente definito ed autorizzato mediante un apposito provvedimento, e ciò indipendentemente dalla possibile correttezza e affidabilità delle metodologie adottate nel concreto, le quali possono divenire oggetto di vaglio da parte dell’Amministrazione competente solo se ed in quanto ritualmente introdotte nel procedimento disciplinato in conformità al d.m. n. 329 del 2004 (2).

 

 

(1) Ha chiarito il Tar che la valutazione in merito alle caratteristiche riconducibili a sistemi alternativi di ispezione, la quale deve contemperare i prevalenti obblighi di protezione con le esigenze (benché recessive) economiche e gestionali dell’impresa onerata, attiene ad un giudizio strettamente ancorato all’applicazione di regole tecnico-esperienziali, che come tali sono pertinenti all’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e non possono pertanto divenire parametri del sindacato giurisdizionale, se non sotto limitati profili e solo se congiunti alla prospettazione di macroscopici vizi, attinenti alla percezione del fatto ovvero ad esiti provvedimentali manifestamente illogici o incongrui rispetto al quadro fattuale e all’istruttoria eseguita.

 

 

(2) Ha aggiunto il Tar che come testualmente stabilito dall’art. 10, comma 5, d.m. n. 329 del 2004, l’autorizzazione in deroga deve necessariamente precedere l’esecuzione dell’ispezione a carico del serbatoio di capacità pari o superiore a 13 mc, con la conseguenza che non sono suscettibili della suddetta autorizzazione e non sono pertanto suscettibili di sanatoria quegli interventi che risultino eseguiti in carenza di titolo abilitativo.

Ha ancora chiarito il Tar che la circostanza che in taluni casi l’Amministrazione abbia acconsentito a rilasciare provvedimenti abilitativi postumi (quand’anche richiamata al limitato scopo di attenuare il rigore di talune prescrizioni incidenti sul procedimento autorizzatorio, specie in relazione ai requisiti dei soggetti coinvolti e ai contenuti delle produzioni documentali), non permette tuttavia di disattendere o superare, in particolare alla luce del principio di precauzione, il chiaro disposto normativo rinvenibile nel citato d.m. n. 329 del 2004, e pertanto non possono essere evocate quale parametro negativo di legittimità del diniego.

 

 


Anno di pubblicazione:

2018

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri