Automatismo della comunicazione antimafia derivante da condanna per un reato non associativo: il Tar per il Piemonte solleva questione di costituzionalità

Automatismo della comunicazione antimafia derivante da condanna per un reato non associativo: il Tar per il Piemonte solleva questione di costituzionalità

Il T.a.r. per il Piemonte solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, del codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), censurando l’irragionevolezza intrinseca che deriva da detta disposizione, la quale, nel richiamare tutti i reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis c.p.p., e quindi anche il reato previsto e punito dall’art. 452-quaterdecies c.p. (traffico illecito di rifiuti), anche nella sua forma non associativa, finisce per far derivare l’effetto automatico della comunicazione antimafia pure in presenza di una condanna per un reato non associativo che non presenti alcun collegamento con l’attività della criminalità organizzata di stampo mafioso.