Attività di laboratorio relativa all’esecuzione di test diagnostici per Coronavirus, a favore dei soggetti asintomatici che ne facciano richiesta

Attività di laboratorio relativa all’esecuzione di test diagnostici per Coronavirus, a favore dei soggetti asintomatici che ne facciano richiesta


Covid-19 – Sanità – Laboratori privati di analisi - Esecuzione di test diagnostici per Coronavirus, a favore dei soggetti asintomatici che ne facciano richiesta – Autorizzazione – Diniego – Contrasto con circolari del Ministero della salute, dei pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle note dell’Istituto Superiore di Sanità  - Non va sospeso.

 

          Deve essere respinta l’istanza di sospensione del provvedimento che ha inibito la prosecuzione dell’attività di laboratorio relativa all’esecuzione di test diagnostici per Coronavirus, a favore dei soggetti asintomatici che ne facciano richiesta e che intendano affrontare il relativo costo, alla luce delle motivazioni di ordine tecnico fornite dall’ASP circa la “politica” sanitaria che – almeno allo stato delle conoscenze scientifiche attuali e delle connesse scelte “tattiche” - governa questo particolare momento emergenziale, come ricavabile da circolari ministeriali, pareri del Consiglio Superiore di Sanità, e note dell’Istituto Superiore di Sanità  (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che il Consiglio Superiore di Sanità, nel Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico, ha ritenuto che il rischio di trasmissione in fase asintomatica-prodromica sembra essere basso o molto basso; che l’agente infettivo si trasmette in maniera significativa solamente durante la fase sintomatica; che è comunque ragionevole ritenere che la carica virale presente nei soggetti asintomatici sia marcatamente inferiore rispetto a quella presente nei secreti dei soggetti con sintomatologia pienamente espressa; che il contributo apportato da potenziali casi asintomatici nella diffusione epidemica appare limitato.

La Circolare del Ministero della Salute n. 9774 del 20 marzo 2020 (sostitutiva della precedente Circolare n. 9480 del 19 marzo 2020) ha richiamato e ribadito il predetto documento.

Anche la successiva Circolare del Ministero della Salute n. 11715 del 3 aprile 2020 – prendendo le mosse dalla rapida evoluzione epidemiologica della pandemia, dalla disponibilità limitata di test a livello internazionale, dalla segnalata carenza di reagenti necessari - ha ritenuto di dover individuare delle priorità nella esecuzione dei test diagnostici per SARS-CoV-2, al fine di assicurare un uso ottimale delle risorse, di evitare l’insorgenza di carenze nella disponibilità di reagenti necessari per l'esecuzione dei test, stabilendo di conseguenza che l'esecuzione vada riservata prioritariamente ai casi clinici sintomatici/paucisintomatici, ai contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici, ai pazienti ospedalizzati con infezione acuta respiratoria grave o ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle altre strutture di lunga degenza; al personale sanitario o delle RSA esposto a maggiori rischi.

Tali disposizioni operative provengono da qualificati organismi sanitari e sono il frutto della valutazione dell’ampiezza e virulenza dell’epidemia, e degli strumenti disponibili per fronteggiarla. Esse non risultano in contrasto con l’art. 32 Cost., posto che questo tutela la salute non solo come “diritto dell’individuo”, ma anche come “interesse della collettività “.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Sanità

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri