Assunzione diretta, nella Regione Lazio, da parte delle strutture sanitarie private di personale sanitario per ottenere l’accreditamento

Assunzione diretta, nella Regione Lazio, da parte delle strutture sanitarie private di personale sanitario per ottenere l’accreditamento


Sanità pubblica – Strutture sanitarie private – Regione Lazio - Requisiti per l’accreditamento – Assunzione con rapporto di lavoro subordinato del personale di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e operatore sociosanitario – Illegittimità.

        Nella Regione Lazio, è illegittimo l’atto del commissario ad acta per il piano di rientro nel settore sanitario n. 422 del 2017 e la successiva circolare esplicativa con i quali, nella sostanza, sono stati introdotti ulteriori requisiti di accreditamento, primo fra tutti l’obbligo, anche per le strutture in parola, di assumere direttamente con rapporto di lavoro subordinato il personale con la «qualifica di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e operatore sociosanitario o figura equivalente o dedicata ai servizi alla persona» (1).

 

(1) La Sezione ha chiarito che la legittimità del decreto commissariale va condotta alla luce della legislazione vigente al momento della sua emanazione, e in particolare dell’art. 8 quater, d.lgs. n. 502 del 1992. Tale norma prevede, per le strutture da accreditare, l’adozione di criteri volti, tra l’altro, ad assicurare “adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato”. A differenza di quanto osservato dalla Regione, nelle “condizioni di organizzazione” esigibili dalle strutture sanitarie private in sede di accreditamento, non possono farsi rientrare anche le modalità e le condizioni del rapporto di lavoro.  Non a caso la legge ha cura di precisare che le condizioni di organizzazione interna sono specificatamente riferite a “dotazione quantitativa” e a “qualificazione professionale” del personale effettivamente impiegato. L’amministrazione può cioè esigere che il personale corrisponda per quantità e qualificazione ad uno standard organizzativo minimo sufficiente a garantire affidabilità e qualità delle prestazioni erogate, ma non già ingerirsi nelle scelte di autonomia imprenditoriale circa il tipo di rapporto di lavoro instaurato con il personale, salvo le limitazioni direttamente discendenti dalla legge.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri