Assunzione, da parte di società che operano nell’organizzazione e gestione di spazi fieristici, di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse

Assunzione, da parte di società che operano nell’organizzazione e gestione di spazi fieristici, di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse


Società in house – Fiere - Società che operano nell’organizzazione e gestione di spazi fieristici - Assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse – Possibilità. 

   Alle società che operano nell’organizzazione e gestione di spazi fieristici non può essere impedita una normale scelta imprenditoriale quale l’assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse (1). 

 

(1)  Ha ricordato la Sezione che con il d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (t.u.s.p.) sono stati disciplinati vari aspetti delle società pubbliche, tra cui le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, distinguendosi tra società a controllo pubblico (art. 1 lett. b) d) e m)) e a mera partecipazione pubblica (art. 1 lett. n)), senza tuttavia disciplinare il rapporto tra la partecipazione pubblica con i modelli e le categorie utilizzate dal codice civile, con particolare riferimento oltre alla causa, ai tipi di società ed allo scopo.
Con norma di sistema l’art. 1, comma 3, del Testo unico stabilisce che “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.”
L'art. 2, comma 1, t.u.s.p., alla lett. m), definisce società a controllo pubblico «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)». La lett. b), a sua volta, per «controllo» intende, al primo periodo, «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile» e soggiunge, al secondo periodo, che «il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo»
In tale ambito la nozione di controllo deve giocoforza essere desunta dall’art. 2359 c.c., potendo essere o di tipo monocratico ovvero spettante ad un solo soggetto oppure in forma congiunta ai sensi della lett. m)., non essendovi disposizioni ad hoc di tipo derogatorio nel Testo unico.
Ai sensi del citato art. 2359 c.c. “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.” 
Sia in riferimento alla prima modalità di controllo c.d. di diritto, che alla seconda c.d. di fatto si computano anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e a persona interposta.
La modalità di controllo sub 3) sussiste invece in presenza di vincoli contrattuali particolari, come in ipotesi di concessione, licenza di know how, somministrazione o franchising (Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2001, n. 12904).
Ciò premesso, nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividano il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale” (Cons. Stato, sez. I, 4 giugno 2014, n. 1801; Tar Marche 11 novembre 2019, n. 695).
Deve altresì evidenziarsi come il comma 7 dell’art. 4 del Testo unico detti specifiche disposizioni per il settore fieristico, stabilendosi che “Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici…..omissis…..”.
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Ha aggiunto il Tar che l’art. 4, comma 7, d.lgs. n. 175 del 2016, nel consentire alle società a partecipazione pubblica di gestire spazi fieristici e di organizzare eventi fieristici, necessariamente ammetta anche l'esercizio delle attività a queste intimamente connesse e complementari, tra le quali - per quanto qui interessa - l'attività di allestimento di stand fieristici.
E’ agevole osservare come la norma ammetta testualmente la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società aventi per oggetto sociale “prevalente” e non già esclusivo la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi consenta a tali società di perseguire anche altri oggetti, purché non in via prevalente, sì che la lettura restrittiva pervicacemente sostenuta dall’Autorità appare irrimediabilmente cozzare contro il chiaro dato letterale della norma.
Ciò poi è tanto più vero in una attività come quello fieristica la quale quantomeno in seguito al fondamentale arresto della Corte di Giustizia UE (15 gennaio 2002, causa C-439/99) rappresenta una normale attività economica liberalizzata, caratterizzata dalla libera accessibilità da parte delle imprese operanti nel mercato (Tar Sardegna sez. II, 5 ottobre 2012, n. 835), come peraltro sancito con la stessa legge quadro del settore fieristico n. 7 del 2001 (poi abrogata con l. n. 62 del 2005).
In tale contesto concorrenziale può concludersi che alle società che operano nell’organizzazione e gestione di spazi fieristici non può essere impedita una normale scelta imprenditoriale quale l’assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse.

 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

SOCIETÀ, intermediazione finanziaria, SOCIETÀ in house

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri