Applicazione del principio di rotazione negli appalti sotto soglia

Applicazione del principio di rotazione negli appalti sotto soglia


Contratti della P.A. – Appalti sotto soglia – Principio di rotazione – Art. 36, d.lgs. n. 50 del 2016 – Modalità di applicazione.

 

        Ai sensi dell’art. 36, d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50, se l’affidamento “sotto soglia” si svolge previa procedura comparativa,  l’applicazione del principio di rotazione è anticipata al momento della scelta dei soggetti da invitare (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che il principio di rotazione degli inviti non è dotato di portata precettiva assoluta e perciò sopporta alcune limitate deroghe, come espressamente chiarito dalle Linee Guida n. 4 A.N.A.C. sugli affidamenti sotto soglia approvate con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097, nelle quali è stata espressamente consentita una motivata deroga al principio di rotazione in caso di “riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)” e negli stessi termini si è pronunciata anche la Commissione speciale del Consiglio di Stato con parere 12 febbraio 2018, n. 361, chiarendo che “il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento”.

Nel caso all’esame del Tar, la decisione “a monte” di invitare alla gara (anche) il gestore uscente è stata  espressamente ricollegata tanto all’elevato “grado di soddisfazione” riscontrato nella sua precedente gestione, quanto all’assenza di un numero sufficiente di offerte alternative. In tal modo, l’Amministrazione ha, quindi, correttamente motivato la propria decisione di invitare il gestore uscente proprio in relazione alle due sopra descritte evenienze che in via generale consentono una deroga al generale “divieto di invito” del gestore uscente.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, CONTRATTI sotto soglia

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri