Applicabilità automatica della maggiorazione del 9% sui prezzi delle protesi acustiche

Applicabilità automatica della maggiorazione del 9% sui prezzi delle protesi acustiche


Sanità pubblica - Protesi – Protesi acustiche – Maggiorazione del 9% sui prezzi - Art. 2, comma 380, l. n. 244 del 2007 – Automaticità. 

 

          La maggiorazione del 9% sui prezzi delle protesi acustiche, a norma dell’art. 2, comma 380, l. n. 244 del 2007, trova automatica applicazione, non essendo subordinata all’adozione, da parte della Regione, di un apposito tariffario (1). 

 

 

(1) Ha ricordato la Sezione che l’art. 2, comma 380, l. n. 244 del 2007 stabilisce che “nell’anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all’elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell’anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'art. 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento”. 

Ad avviso della Sezione la norma dispone – senza possibilità di letture difformi – l’applicazione della maggiorazione sulle tariffe massime. Ciò è effettuato dal legislatore, con fonte primaria e nazionale, in chiara adesione alla ratio evincibile nella volontà di uniformità sul territorio nazionale delle tariffe dei LEA. 

Rimane inalterata la possibilità delle regioni di disporre al di là dei predetti margini, e solo ove ciò avvenga allora vale non solo la necessità del rispetto dei limiti di spesa, ma anche la remunerazione a carico della Regione. L’aumento del 9% incide direttamente sul limite già stabilito e non riguarda lo spazio di contrattazione. 

 

 

Ha aggiunto la Sezione che a fronte della previsione di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., che individua come materia di competenza esclusiva statale la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 88 del 2003, è stata nel senso di individuare nell’inserimento tra le materie di legislazione esclusiva statale di quella inerente alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», l’intento di attribuire «al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto”. Tale prospettiva risulta ribadita con la sentenza 16 luglio 2012, n. 187 dalla necessaria fissazione unitaria dei livelli essenziali di assistenza si fa discendere una tendenziale uniformità delle modalità di erogazione delle prestazioni. 

Ciò non incide sull’ulteriore spazio relativo alla programmazione, all’organizzazione, nonché alla contrattazione spettante all’ambito regionale. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri