Applicabilità degli Engel criteria alle sanzioni disciplinari inflitte ai militari

Applicabilità degli Engel criteria alle sanzioni disciplinari inflitte ai militari


Militari, forze armate e di polizia - Procedimenti disciplinari - Sanzioni disciplinari - Engel criteria – Applicabilità – Limiti. 

     I cd. Engel criteria non si applicano alle sanzioni disciplinari inflitte ai militari (1). 

 

(1) Ha ricordato la Sezione che alla luce della giurisprudenza eurounitaria, nel valutare la «natura penale di procedimenti e di sanzioni (…) sono rilevanti tre criteri. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale ( occorre accertare se le norme che definiscono l’illecito in questione appartengono, secondo il sistema legale del singolo Stato, al campo penale, fiscale, disciplinare o amministrativo); il secondo nella natura dell’illecito; il terzo nel grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere.
Ha aggiunto che in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo Corte cost. n. 240 del 2018), europea (cfr. da ultimo Corte di giustizia europea, sez. II, 8 maggio 2019, C-53718, Mastromartino; Corte europea dei diritti dell’uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens) e di legittimità (cfr. Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2019, n. 5679, Erbetta; sez. V, 10 ottobre 2018, n. 45829, Franconi): a) la principale funzione cui tali principi assolvono – in quanto espressione del divieto di ne bis in idem sostanziale - è quella di impedire che alla medesima persona, in relazione a identica fattispecie, siano inflitte due uguali sanzioni di natura ontologicamente penale; b) la materia di elezione è quella degli illeciti bancari, assicurativi, finanziari, tributari, previdenziali, societari; c) l’identità della fattispecie non si configura, già sul piano astratto, in relazione agli illeciti disciplinari che rilevano solo all’interno dei rispettivi ordinamenti di settore (cfr. Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2017, n. 2927 concernente sanzioni disciplinari inflitte a carico di notaio; Cass. pen., sez. III, 23 marzo 2015, n. 36350, B., relativa a sanzione disciplinare sportiva, qui la Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione EDU, 117 e 24 Cost.).
​​​​​​​Ha aggiunto la Sezione che nella vicenda in esame si controverte esclusivamente della applicazione di una sanzione disciplinare interna all’ordinamento della Polizia di Stato e non si è in presenza della inflizione di due sanzioni per il medesimo fatto. L’impostazione esegetica in commento ha ricevuto un ulteriore recente avallo dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, 22 dicembre 2020, Gestur Jónsson And Ragnar Halldór Hall c. Islanda, che ha virato verso una interpretazione restrittiva delle condizioni richieste per configurare una controversia penale cui applicare i cd. Engel criteria


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri