Anticipazione della fissazione dell’udienza di merito già disposta con l’ordinanza che ha respinto l’istanza cautelare

Anticipazione della fissazione dell’udienza di merito già disposta con l’ordinanza che ha respinto l’istanza cautelare


Anticipazione della fissazione dell’udienza di merito già disposta con l’ordinanza che ha respinto l’istanza cautelare

 

Processo amministrativo – Udienza – Fissazione – Con ordinanza che ha respinto istanza cautelare – Richiesta di anticipazione data – Va respinta.

 

             Deve essere respinta l’istanza di anticipazione della fissazione dell’udienza di merito di una causa, già disposta con l’ordinanza che ha respinto l’istanza cautelare, traducendosi detta istanza di anticipazione di udienza in una inammissibile richiesta di riesame di tale ordinanza, in difetto dei presupposti richiesti per il riesame (1).

 

(1) Ha ricordato il Cga che la fissazione delle udienze di merito deve seguire i criteri di priorità stabiliti dal codice del processo amministrativo quanto a tipologia di rito, istanze di prelievo, ordine cronologico di trattazione dei ricorsi, tenendo altresì conto della situazione complessiva dei ruoli di udienza, dei carichi di lavoro, dei criteri di designazione dei relatori.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri