Annullato il decreto che ha inserito la cannabis sativa nell’elenco di varietà botaniche con regime speciale

Annullato il decreto che ha inserito la cannabis sativa nell’elenco di varietà botaniche con regime speciale


Commercio - Agricoltura - Coltivazione della canapa - 


Il T.a.r. per il Lazio, con due sentenze “gemelle”, ha annullato il decreto c.d. officinali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.115 del 18 maggio 2022, che ha inserito la cannabis sativa nell’elenco di varietà botaniche con regime speciale, con l’intenzione di limitare la coltivazione agricola, consentendo di commercializzare solo i semi e i loro derivati. (1) 

(1) La sentenza in esame, all'esito della ricostruzione del quadro normativo vigente, ha chiarito che la disciplina di settore di matrice internazionale e comunitaria sancisce che il criterio discretivo per stabilire la libera coltivazione della canapa risiede nella tipologia di pianta, considerata nella sua interezza.
Tale distinzione scaturisce dalle indicazioni aggiornate periodicamente tramite il catalogo europeo, laddove risulta possibile intraprendere coltivazioni di canapa, nelle varietà certificate ed ammesse (coltivazioni di cannabis sativa). 
Dall’esame delle norme nazionali, però, emerge una netta distinzione tra le parti della pianta di canapa che possono essere liberamente utilizzate per le finalità ivi stabilite. 
La pronuncia ha condiviso i principi espressi da una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato francese resa nell'ambito di una vicenda analoga, chiarendo che, nell’esercizio del potere discrezionale, ciascuno Stato membro è chiamato, in virtù dell’assoggettamento ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, ad applicare - nel quadro della politica agricola di rilievo sovranazionale - il corretto bilanciamento tra l’interesse alla tutela della salute pubblica ed i principi eurounitari di proporzionalità e di precauzione nell’adozione di misure restrittive alla libera circolazione dei prodotti agricoli. 
La pubblica amministrazione nella propria attività di gestione del rischio deve tutelare interessi opposti con diverse gradualità secondo una prospettiva dinamica, senza soluzioni aprioristiche, escluse ab origine dalla insussistenza di certezza scientifica. 
Nella scelta della miglior tecnica di gestione del rischio l’attività amministrativa deve fondarsi sul rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, che permeano quali principi generali l’azione amministrativa (art. 1 della legge n.241 del 1990). 
Accanto ai suddetti principi deve citarsi anche il rispetto del principio di precauzione che discende dall’analisi del medesimo articolo 1 della legge generale sul procedimento amministrativo, laddove risultano richiamati i “principi dell’ordinamento comunitario” volti a salvaguardare il corretto perseguimento dell’interesse pubblico. 
Il principio di precauzione è sintetizzato a livello europeo nell’adozione da parte della pubblica amministrazione di azioni proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e coerenti, in quanto dirette alla realizzazione di un corretto equilibrio nell’attività di bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. 
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame la sentenza ha  ricavato che la limitazione all’industrializzazione e alla commercializzazione della canapa soltanto alle fibre ed ai semi risulterebbe in contrasto con gli articoli 34 e 36 del TFUE, i quali devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto, qualora sia estratto dalla pianta di cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. 
In altre parole, la normativa nazionale di ciascun Stato membro può limitare l’utilizzo delle parti della pianta soltanto se tale limitazione sia strettamente indispensabile a tutelare il diritto alla salute pubblica, purché ciò non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. 
In caso contrario, la normativa nazionale determinerebbe una indebita restrizione quantitativa, che si porrebbe in aperto e manifesto contrasto con il principio di libera circolazione delle merci sancito a livello europeo. 

Nel caso di specie nessuna evidenza circa l’esigenza di tutela del diritto alla salute, anche nell’ottica del principio di precauzione, è stata fornita dalle amministrazioni resistenti, che si sono limitate ad invocare siffatti principi senza tuttavia fornire alcun dato concreto o elemento scientifico rispetto alla fattispecie che occupa.
 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

COMMERCIO

AGRICOLTURA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri