Annullata la nomina del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria

Annullata la nomina del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria


Ordinamento giudiziario - Magistrati - Conferimento incarichi direttivi - Nullità per elusione del giudicato

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Il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità del provvedimento di nomina del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, per elusione del giudicato di annullamento di una precedente nomina dello stesso magistrato, ordinando al Consiglio superiore della Magistratura di provvedere a una nuova nomina entro sessanta giorni (1)

(1) La sentenza in esame ha evidenziato che l’organo di autogoverno è incorso in due palesi errori, che corroborano l’ipotesi dell’elusione posta a fondamento del presente ricorso in ottemperanza. Come si sottolinea in quest’ultimo, è stato attribuito particolare rilievo alle dimensioni dell’ufficio di procura di Catanzaro, in cui il controinteressato ha ricoperto l’incarico di aggiunto, che tuttavia sul piano organizzativo non è compreso tra gli uffici requirenti di primo grado di maggiori dimensioni, elencati nell’allegato A al testo unico sulla dirigenza giudiziaria. In contraddizione con la classificazione degli uffici giudiziari su basi dimensionali da esso stesso elaborata in via generale, il Consiglio superiore ha quindi introdotto in via postuma rispetto all’originaria delibera di nomina, annullata all’esito del giudizio di cognizione, un elemento estrinseco all’indicatore attitudinale previsto dal più volte richiamato art. 18, lett. a), del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, che nell’attribuire rilevanza alle «funzioni direttive o semidirettive», demanda al giudizio da svolgere in concreto di condurre la valutazione «con riferimento ai concreti risultati ottenuti nella gestione dell’ufficio o del settore affidato al magistrato in valutazione, desunti dalla gestione dei flussi di lavoro e delle risorse, accertati in particolare sulla base dei documenti allegati ai progetti tabellari o organizzativi, dei pareri della commissione flussi, delle relazioni di cui all’articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 ed eventualmente dalle relazioni ispettive».

In nessuna parte della disposizione di circolare ora richiamata si prevede quindi che possa attribuirsi rilievo alle dimensioni degli uffici in cui le funzioni direttive o semidirettive sono state svolte. Peraltro, l’intento elusivo è particolarmente evidente sul punto laddove si consideri che la consistenza organica di un ufficio non può essere ascritta a chi ha in esso ricoperto funzioni semidirettive, e che, con particolare riferimento agli uffici requirenti, ha dunque ivi svolto il coordinamento solo di un gruppo di sostituti ad esso addetti, e non certo di tutti quelli in organico nell’ufficio medesimo, come sottolinea il ricorrente nella propria memoria conclusionale.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

ORDINAMENTO giudiziario

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri