Annullamento d’ufficio per mancanza requisiti della gara per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali per emergenza Covid-19

Annullamento d’ufficio per mancanza requisiti della gara per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali per emergenza Covid-19


Covid-19 – Contratti della Pubblica amministrazione – Dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali per emergenza Covid-19 - Aggiudicazione – Annullamento d’ufficio per mancanza requisiti – Non va sospeso

 

Deve essere respinta l’istanza di sospensione cautelare monocratica - proposta dalla società aggiudicataria della gara indetta per la fornitura di “dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi destinati all’emergenza sanitaria (Covid 19)” -  del provvedimento che ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990 a seguito delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante la prospettazione del periculum in mora priva di circostanze concrete tali da imporre una sospensione immediata degli effetti del provvedimento impugnato (1).

 

(1) Ha chiarito il decreto che le circostanze concrete tali da imporre una sospensione immediata degli effetti del provvedimento impugnato per converso riguarderebbero una imprescindibile urgenza dello Stato a definire la fornitura e non la posizione della parte istante le cui pretese attuali hanno al momento una valenza prettamente economica.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Contratti della Pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri