Analisi di impatto della regolamentazione sullo schema di Regolamento della della Presidenza del Consiglio dei Ministri di attuazione dell’art. 74, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2009

Analisi di impatto della regolamentazione sullo schema di Regolamento della della Presidenza del Consiglio dei Ministri di attuazione dell’art. 74, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2009


Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana – Sezioni atti normativi - Analisi di impatto della regolamentazione – Esame schema di Regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Attuazione dell’art. 74, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2009 – Necessità. 


    Lo schema di Regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, recante attuazione dell’art. 74, comma 3, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione dei Titoli II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) e III (Meriti e premi), deve essere accompagnato dalla Analisi di impatto della regolamentazione (Air), non inquadrandosi tale Regolamento nella  previsione dei commi 4-bis (“L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 …) e 4-ter (“Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti”) dell’art. 17, l. 23 agosto 1988, n. 400, ma in quella del comma 3 (“Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere”) del medesimo art. 17 (1). 
 

(1) Giova premettere che il comma 3 dell’art. 74, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, l. 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente”. 

Ciò detto, la Sezione atti normativa ha esaminato lo schema di Regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, recante attuazione dell’art. 74, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2009, Titoli II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) e III (Meriti e premi). 

La Sezione ha ritenuto necessario che lo schema di Regolamento sia accompagnato dalla analisi di impatto della regolamentazione (Air)., non ritenendosi condivisibile la tesi prospettata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, secondo cui sussisterebbero ragioni di esenzione da tale adempimento ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, perché si tratterebbe di provvedimento adottato ai sensi dell'art. 17, commi 4-bis e 4-ter, l. 23 agosto 1988, n. 400, siccome concernente l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri. 

Ad avviso della Sezione il regolamento recato dallo schema di d.P.C.M. in esame non si inquadra nella citata previsione dei commi 4-bis e 4-ter dell’art. 17, l. n. 400 del 1988, ma in quella del comma 3 del medesimo art. 17. Inoltre, la disciplina in questione solo marginalmente e indirettamente incide sull’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri non essendo peraltro neppure prevista la costituzione di un apposito organismo indipendente di valutazione, essendo le relative funzioni assegnate a un organismo interno già esistente. Ha aggiunto la Sezione che quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lett. h), d.P.C.M. n. 169 del 2017, prevedendo casi di esclusione da una regola generale – quale quella contenuta nell’art. 5 – si configura come una norma di eccezione e, quindi, non è suscettibile di interpretazione estensiva.  ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

CONSIGLIO di Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri