Alla Corte di Giustizia Ue la riduzione o il ritardo nella corresponsione degli incentivi già concessi per legge per conversione fotovoltaica
Alla Corte di Giustizia Ue la riduzione o il ritardo nella corresponsione degli incentivi già concessi per legge per conversione fotovoltaica
Alla Corte di Giustizia Ue la riduzione o il ritardo nella corresponsione degli incentivi già concessi per legge per conversione fotovoltaica
Energia elettrica – Benefici – Incentivi concessi per legge – Per conversione fotovoltaica – Riduzione o ritardo – Art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91 del 2014 – Rimessione alla Corte di Giustizia Ue
E’ rimesso alla Corte di Giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91 del 2014, come convertito dalla l. n. 116 del 2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta; in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, TfUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia (1).
(1) Analoghe questioni sono state rimesse dalla sez. III ter del Tar Lazio con ordd. 7 febbraio 2020, nn. 1662, 1664 e 1665. LINK
Ha chiarito la Sezione che l’art. 26, d.l. n. 91 del 2014 rischia di porsi in contrasto con alcuni principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, costituiscono le fondamenta del sistema giuridico dell’Unione.
In tale prospettiva, è possibile sospettare un contrasto dell’art. 26, d.l. n. 91 del 2014 con i principi generali del legittimo affidamento e della certezza del diritto, in quanto l’intervento normativo nazionale ha modificato unilateralmente le condizioni giuridiche sulle cui basi le imprese ricorrenti avevano impostato la propria attività economica (per l’evidenziazione del principio, tra le tante, Corte di giustizia sent. 21 febbraio 2008, Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG, causa C-271/06; sent. 10 settembre 2009, Plantanol GmbH & Co. KG, causa C-201/08).
La modifica legislativa non interviene solo sulla disciplina generale applicabile all’impresa (come nel caso Plantanol riguardante la variazione di uno specifico regime fiscale) ma incide, variandole in senso sfavorevole e prima del termine di scadenza, sulle relative convenzioni individualmente stipulate con la società pubblica Gse per la determinazione degli incentivi.
Come è noto il principio dell’affidamento è stato declinato, nel campo dei rapporti economici, in relazione al criterio dell’operatore economico “prudente e accorto” ovvero quell’operatore che sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi (punto 53 della menzionata sent. C. giust. 10 settembre 2009, in causa C-201/08, Plantanol); nella fattispecie questo Tribunale si chiede se la prevedibilità della modifica peggiorativa possa conseguire a una diversa valutazione degli interessi gioco da parte del legislatore (volta nelle parole stesse della Corte costituzionale a garantire “la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti finali dell’energia elettrica”), in assenza di circostanze eccezionali che la giustifichino e a fronte di convenzioni stipulate tra la parte pubblica e l’operatore che hanno prestabilito la misura dell’incentivo per un periodo ventennale.
Per le stesse ragioni la disposizione nazionale si porrebbe in contrasto anche con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, segnatamente, con gli articoli 16 (libertà d’impresa) e 17 (diritto di proprietà) in quanto altera le misure di sostegno economico già accordate, determinando un’ingerenza nel diritto a impostare e condurre la propria attività economica sulla base di posizioni contrattuali predeterminate e riducendo il diritto a percepire le misure di sostegno economico già accordate.
L’art. 26, d.l. n. 91 del 2014 presenta possibili profili di incompatibilità anche con il diritto dell’Unione europea derivato, in particolare con le direttive adottate al fine di armonizzare le normative nazionali relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nell’ottica del progressivo sviluppo di una politica energetica comune e maggiormente integrata.
La direttiva 2009/28/CE, nel porre la disciplina per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, impone agli Stati membri l’obbligo di adottare misure efficaci al fine del raggiungimento della propria quota di energia da fonti rinnovabili (art. 3, par. 2) e, tra dette misure, indica in particolare i regimi di sostegno (art. 3, par. 3, lett. a).
Nell’evidenziare il ruolo dei regimi nazionali di sostegno alla produzione di energia rinnovabile, la direttiva in esame ne sottolinea anche i necessari caratteri di stabilità e certezza giuridica.
Essa riconosce infatti la necessità di “creare la stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili” (cons. n. 8), affermando inoltre che “la principale finalità di obiettivi nazionali obbligatori è creare certezza per gli investitori” (cons. n. 14) e che “uno strumento importante per raggiungere l’obiettivo fissato dalla presente direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali […] al fine di mantenere la fiducia degli investitori” (cons. n. 25).
La disposizione nazionale in questione – il citato art. 26 d.l. n. 91/2014 – incidendo in senso sensibilmente peggiorativo sui regimi di sostegno in atto, che dovrebbero essere caratterizzati da stabilità e costanza, non solo colpisce economicamente gli investitori, ma rischia di recare pregiudizio agli obiettivi di politica energetica della direttiva 2009/28/CE, frustrandone l’effetto utile e compromettendo il risultato prescritto dalla direttiva stessa.
Principi analoghi, in merito alla certezza dell’investimento, vengono richiamati nel Trattato sulla Carta europea dell’energia, sottoscritto il 17 dicembre 1994 dalla Comunità europea (da considerare quindi quale “parte integrante dell’ordinamento comunitario”; v. Corte di giustizia sent. 30 aprile 1974, Haegeman, causa C-181/73).
Infatti, ai sensi dell’art. 10 della Carta europea dell’energia, ogni parte contraente “incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori […] gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l’impiego, il godimento o l’alienazione degli stessi” (art. 10, par. 1).
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
ENERGIA elettrica ed energia in genere
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri