Alla Corte di Giustizia UE la produzione di mozzarelle di bufala Campane Dop
Alla Corte di Giustizia UE la produzione di mozzarelle di bufala Campane Dop
Alimenti - Tutela – Denominazione origine protetta – Mozzarella di bufala – Produzione in locali separati – Art. 4, d.l. n. 91 del 2014 – Compatibilità artt. 3, 26, 32, 40 e 41 del TFUE e gli artt. 1, 3, 4, 5 e 7 del Regolamento 1151/2012/UE – Rimessione alla Corte di Giustizia UE
E’ rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione se gli artt. 3, 26, 32, 40 e 41 del TFUE e gli artt. 1, 3, 4, 5 e 7 del Regolamento 1151/2012/UE, recante la disciplina sulle Denominazioni di Origine Protette, che impongono agli Stati membri di garantire sia la libera concorrenza dei prodotti all'interno dell'Unione europea sia la tutela dei regimi di qualità per sostenere le zone agricole svantaggiate, debbano essere interpretati nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale (dell'art. 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 116) sia stabilita una restrizione nell'attività di produzione della mozzarella di bufala Campana Dop da effettuarsi in stabilimenti (e locali) esclusivamente dedicati a tale produzione, e nei quali è vietata la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della Dop mozzarella di bufala Campana (1).
(1) La questione era stata sollevata da alcune produttrici di mozzarella campana Dop e non Dop o mista sul rilievo che l’art. 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 91 – nella parte in cui obbliga ad utilizzare spazi separati per la produzione di mozzarelle di bufala Campane Dop e mozzarelle con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Dop Mozzarella di Bufala Campana – si porrebbe in contrasto con la normativa europea, che pone come suo principale obiettivo quello della valorizzazione del prodotto "protetto" come complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche agricole, soprattutto delle aree svantaggiate, quale è la Regione Campania.
Ha preliminarmente ricordato la Sezione che la Corte di Giustizia UE 16 maggio 2000 (C-388/95, Belgio/Spagna) ha chiarito che la normativa eurounitaria tutela i beneficiari contro l'uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita. Tali denominazioni sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari. Esse possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire, per i produttori che soddisfano le condizioni per usarle, un mezzo essenziale per costituirsi una clientela. La reputazione delle Denominazioni di origine dipende dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. E' quest'ultima, in definitiva, che costituisce il fondamento della reputazione del prodotto. Nella percezione del consumatore, il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende, inoltre, dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la Denominazione di origine sono autentici.
Le appellanti tuttavia ritengono che vada ben oltre tali forme di tutela della valorizzazione della qualità dei prodotti una misura, quale quella introdotta dall’art. 4, comma 1, ultimo alinea, d.l. n. 91 del 2014, che obblighi a produrre i prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Dop mozzarella di bufala Campana in uno spazio differente, anche dello stesso stabilimento, al fine di evitare qualsiasi contatto tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della mozzarella di Bufala Campana Dop e altro latte e, ancora di più, qualsiasi contraffazione.
Con sentenza parziale 21 agosto 2018, n. 4994 la stessa Sezione ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle appellanti con riferimento all’art. 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, garantendo tale norma la sicurezza alimentare dalle contraffazioni e, dunque, il consumatore finale.
In una logica di contemperamento fra valori di rilievo costituzionale la compressione del diritto di libertà economica e di libera organizzazione imprenditoriale ex art. 41 Cost non può essere predicata in modo incondizionato, incontrando piuttosto specifici limiti nella compatibilità con le strategie aziendali dell'operatore subentrante e - più in generale - nell'identità di ratio e di oggetto di tutela (Cons. St., sez. V, 28 agosto 2017, n. 4079).
La questione è dunque infondata alla luce del principio, più volte ribadito nella giurisprudenza della Corte costituzionale (24 gennaio 2017, n. 16, nonchè sentenze n. 203 del 2016; n. 56 del 2015; n. 152 del 2010; n. 167 del 2009), per cui non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, come sancito dall'art. 41, comma 2, Cost., purché, per un verso, l'individuazione di quest'ultima non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue.
Anno di pubblicazione:
2018
Materia:
ALIMENTI
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri