Alla Corte di Giustizia Ue il limite di età nella partecipazione alla selezione per posti di commissario tecnico psicologo della carriera dei funzionari della Polizia di Stato

Alla Corte di Giustizia Ue il limite di età nella partecipazione alla selezione per posti di commissario tecnico psicologo della carriera dei funzionari della Polizia di Stato


Militari, forze armate e di polizia – Polizia di Stato - Commissario tecnico psicologo della carriera dei funzionari – Selezioni – Limite di età – Rimessione alla Corte di Giustizia Ue. 


    
Va rimessa alla Corte di Giustizia Ue la questione se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l’art. 3 del TUE, l’art. 10, TFUE e l’art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nell’art. 31,  d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell’interno, la quale prevede un limite di età pari a trent’anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario tecnico psicologo della carriera dei funzionari della Polizia di Stato (1). 


 

(1) V. Cons. St., sez. II, ord., 30 giugno 2021, n. 4961, che ha sollevato la questione di legittimità della norma che prevede il limite di età suddetto, ovvero dell’art. 31, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, avanti la Corte costituzionale nazionale. 
LA Sezione ha invece ritenuto di sollevare anzitutto la questione di compatibilità con il diritto dell’Unione, in quanto la relativa soluzione, in prospettiva, ha portata più generale. 
La questione oggetto della citata ordinanza n. 4961 del 2021 solo in parte coincide con quella sollevata nell’ambito di questo giudizio. Essa infatti ritiene la possibile incostituzionalità della norma in questione non sotto il profilo del suo carattere discriminatorio generale in base all’età, ma sotto il profilo più limitato dell’illegittima disparità di trattamento rispetto a norme che prevedono un limite di età superiore per l’accesso ad altri corpi militarmente ordinati dello Stato in qualità di psicologo ovvero di professionista sanitario di altra qualifica. In questi termini, quindi, il rinvio pregiudiziale consente di valutare la questione in una prospettiva più ampia
Vi sono dubbi sulla compatibilità della sopra citata normativa nazionale con il diritto dell’Unione. In particolare, la Sezione ha ritenuto che il possibile contrasto non sia tale da potere essere superato con la disapplicazione diretta della norma nazionale in favore della norma europea, e richieda quindi la pronuncia del giudice europeo.
In primo luogo, le circostanze di cui a questo procedimento rientrano all’evidenza nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, trattandosi di questione relativa all’accesso al lavoro nel settore pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), della direttiva.
La Sezione ha poi ritenuto che si tratti di una discriminazione in base all’età ai sensi dell’art. 2 della direttiva, non giustificata ai sensi dei successivi artt. 4 e 6 di essa.
3.1 A semplice lettura del citato art. 30, d.lgs. n. 334 del 2000, del decreto 18 luglio 1985 e dell’art. 1, l. n. 56 del 1989, è evidente che le funzioni del commissario tecnico psicologo sono essenzialmente di carattere tecnico scientifico. Non sono previste come essenziali a questa figura professionale funzioni operative di tipo esecutivo che come tali richiedano capacità fisiche particolarmente significative, paragonabili a quelle richieste al semplice agente di un corpo di polizia nazionale come delineate dalla sentenza Sorondo di codesta Corte, comunque ritenute compatibili con un limite di età superiore di cinque anni a quello qui contestato. Ad avviso di questo Giudice, è significativo anche il confronto con il caso deciso dalla sentenza Perez, che ha considerato come si è visto sproporzionato lo stesso limite di 30 anni per l’accesso alla qualifica di agente semplice, in un caso in cui le relative funzioni erano prevalentemente amministrative, ma non escludevano comunque in assoluto interventi basati sulla forza fisica.
A più forte ragione quindi il limite si dovrebbe ritenere incongruo in questo caso, in cui gli interventi di questo tipo del tutto estranei sono estranei alle mansioni tipiche della qualifica. Va infatti considerato che l’art. 43 del citato d.P.R. n. 337 del 1982, in questa parte ancora vigente, prevede che “Il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni”, e quindi configura questo impiego come eccezionale, e comunque sempre da disporre nell’ambito delle mansioni tecniche caratteristiche dei vari ruoli.
Sempre nel senso del carattere sproporzionato del limite depongono anche la previsione ulteriori del d.lgs. n. 334 del 2000 che si è illustrata, secondo la quale per l’accesso è richiesta una sana costituzione psicofisica, ma non una particolare efficienza atletica, il che è del tutto compatibile con un’età superiore ai trent’anni considerati.
Inoltre, la previsione del comma 4 dell’art. 3 del decreto, ovvero la riserva al personale già in servizio di età però superiore, consente di affermare che un’età iniziale di 40 anni non è in assoluto incompatibile con le funzioni del commissario tecnico.
​​​​​​​Infine, l’età pensionabile fissata come si è visto a 61 anni assicura comunque un congruo periodo di servizio prima del collocamento a riposo anche a chi incominciasse la propria carriera dopo i 30 anni. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

POLIZIA DI STATO

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri