Alla Corte di Giustizia le misure di accoglienza, in caso di comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento posti in essere dal richiedente protezione internazionale

Alla Corte di Giustizia le misure di accoglienza, in caso di comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento posti in essere dal richiedente protezione internazionale


Straniero – Accoglienza - Richiedente protezione internazionale - Comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento – Grave violazione dei Regolamenti dei centri di accoglienza – Rilevanza – Comportamenti non previsti dai regolamenti dei centri di accoglienza e non penalmente rilevanti – Rimessione alla Corte di Giustizia UE.

           Sono rimesse alla Corte di Giustizia UE le questioni;  1) se l’art. 20, par. 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che anche comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi laddove siano in grado di incidere sull’ordinata convivenza nelle strutture di accoglienza. La questione è rilevante poiché, in caso di risposta negativa, i ricorsi dovrebbero essere accolti con annullamento dei provvedimenti prefettizi impugnati, avendo l’Amministrazione malamente applicato tale normativa come trasfusa nell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015. In tal caso infatti gli illeciti compiuti dai ricorrenti potrebbero, al più, essere motivo per il loro trattenimento all’interno delle strutture deputate ma non costituirebbero presupposto per la revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza. In caso di risposta affermativa occorre risolvere un’ulteriore questione, che con la presente ordinanza viene posta alla Corte: 2) se l’art.  20, par. 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che possono essere considerati, ai fini della revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere dal richiedente protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile ai sensi dell’ordinamento dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado di incidere negativamente sull’ordinata convivenza nelle strutture in cui gli stessi sono inseriti (1).

 

(1) Il Tar ha ricordato che la normativa italiana applicata dall’Amministrazione nella fattispecie è contenuta nel d.lgs. n. 142 del 2015, attuativo delle direttive 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Viene in rilievo in particolare l’art. 23, comma 1, lett. e) del suddetto d.lgs. n. 142 del 2015 a norma del quale può essere disposta la revoca delle misure di accoglienza (tra l’altro) in caso di “violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti”.

Viene inoltre in rilievo l’art. 6, comma 2, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 a norma del quale “il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'art. 14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la l. 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la l. 14 febbraio 1970, n. 95; b) si trova nelle condizioni di cui all'art. 13, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'art. 3, comma 1, d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 luglio 2005, n. 155; c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.

Ha ricordato il Tar che la giurisprudenza italiana fornisce interpretazioni diversificate della normativa citata.

Secondo un primo orientamento, posto che la revoca di cui si tratta è volta a preservare il buon funzionamento delle strutture di accoglienza, legittimamente può essere adottata anche a fronte di condotte perpetrate al di fuori delle stesse laddove siano suscettibili di riverberarsi al suo interno per i possibili riflessi sugli altri ospiti, destabilizzandone la convivenza (Trga Bolzano 24 maggio 2017, n. 165).

Secondo un altro orientamento, invece, le ipotesi di revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza e in particolare quella che rileva nella presente fattispecie non devono essere confuse con la sussistenza dei presupposti per la valutazione di “pericolosità” del richiedente, anche alla luce di eventuali denunce o condanne penali, ai sensi dell'art. 6 comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015, che ne giustifica il trattenimento. La norma di cui all’art. 23, comma 1, lett. e), secondo questa interpretazione, sanziona con la perdita dell’accoglienza ricettiva le gravi violazioni, i gravi danneggiamenti e le gravi violenze commesse all’interno della struttura di accoglienza, e non all’esterno di essa (Tar Molise 29 marzo 2017, n. 116).

Quanto alla normativa comunitaria, va fatto riferimento alla Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n. 33 (nel seguito: “Direttiva”), recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Viene in rilievo segnatamente l’art. 20, par. 4, della stessa la quale recita che “gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti”.

Il “Considerando” 25 specifica che “la possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti possono essere ridotte o revocate, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti”.

L’art. 8, in tema di trattenimento, viene in rilievo per la disposizione contenuta nel suo par. 3 a norma del quale “un richiedente può essere trattenuto soltanto: a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza; b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente; c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio; d) quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio; e) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico”.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

STRANIERO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri