Alla Corte di giustizia il criterio per l’individuazione della categoria prioritaria cui restituire il prelievo nel settore lattiero - caseario indebitamente imputato

Alla Corte di giustizia il criterio per l’individuazione della categoria prioritaria cui restituire il prelievo nel settore lattiero - caseario indebitamente imputato


Agricoltura – Quote latte – Disciplina eurounitaria – Categoria prioritaria cui restituire il prelievo indebitamente imputato – Art. 9, d.l. m. 49 del 2003 - Regolare versamento mensile da parte dell’acquirente - Rimessione alla Corte di giustizia ue.

       Deve essere rimessa alla Corte di giustizia la questione se l’art. 16 del regolamento CEE n.595/2004 osti ad una previsione nazionale, quale quella di cui all'art. 9, d.l. n. 49 del 2003 in combinato disposto con l’art. 2, comma 3, d.l. 24 giugno 2004, n. 157, che ha previsto quale criterio per l’individuazione della categoria prioritaria cui restituire il prelievo nel settore lattiero - caseario indebitamente imputato, quello del regolare versamento mensile da parte dell’acquirente (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che nel 1984, al fine di superare le eccedenze strutturali, l'allora legislatore della CEE introduceva un regime di quote per la produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari collegato a un prelievo supplementare sulle consegne e sulle vendite dirette eccedenti la quota. L'operatività di tale regime, originariamente prevista per un periodo di 5 anni, è stata più volte prorogata, prima di concludersi definitivamente il 31 marzo 2015.

Il periodo in questo caso interessato dal contenzioso è quello governato dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che ha stabilito un prelievo nel settore del latte dei prodotti lattiero-caseari per 11 periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2004, un prelievo sui quantitativi di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati, sostituendo il regolamento n. 3950/92 (relativo ai sette periodi pregressi).

Il contenzioso riguarda in particolare, per quanto qui rileva, il meccanismo di ripartizione e restituzione dei prelievi rivelatisi non dovuti a seguito delle operazioni di compensazione fra i quantitativi dei produttori eccedentari, rispetto alla propria quota di riferimento individuale, ed i minor quantitativi dei produttori che non hanno sfruttato la quota di riferimento assegnata.

Non si è qui nella fase (logicamente antecedente) della riassegnazione dei quantitativi di riferimento ai produttori (con metodo proporzionale o secondo criterio predefiniti) disciplinata dall’art. 10 par. 3 del reg. 1788/2003, ai fini della determinazione del contributo dei produttori al pagamento delle somme dovute dallo Stato.

Si è invece nella fase successiva, in cui le somme riscosse dai produttori si sono rilevate superiori a quelle dovute dallo Stato al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia: in tale ipotesi lo Stato ha, secondo il regolamento 1788/2003, due opzioni: a) destinare in tutto o in parte l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) (accordare un'indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera); b) ridistribuirlo in tutto o in parte ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi.

I criteri obiettivi appena citati sono stati declinati dal Reg. (CE) 30 marzo 2004, n. 595.

Lo Stato italiano ha previsto l’individuazione di una categoria prioritaria (ossia avente precedenza rispetto alle altre categorie) individuando quale criterio oggettivo l’appartenenza a “quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto” (art. 9, d.l. 28 marzo 2003, n. 49).

Così provvedendo il legislatore italiano sembrerebbe aver creato un categoria prioritaria che ricomprende non già quella dei produttori per i quali “la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata”, come consentito dall’art. 16, lett. a, del reg. 595/2004, ma dei produttori che, oltre a trovarsi nella condizione appena descritta, hanno altresì versato regolarmente il prelievo (virtuale) su base mensile.

Il produttore, superato il quantitativo individuale di riferimento, consegna il latte all’acquirente ad un prezzo al netto del prelievo, con ciò rendendosi consapevolmente autore di una produzione eccedentaria, ma non risponde poi, né potrebbe, del concreto versamento delle somme oggetto di prelievo alla fonte, obbligazione quest’ultima dell’acquirente.

Il d.l. n. 157 del 2004 ha legato la fase del versamento (come detto nel controllo e disponibilità dell’acquirente) a quella della restituzione del prelievo indebito al produttore (virtualmente) eccedentario, attribuendo un “diritto” prioritario nell’ambito delle restituzioni ai produttori nei cui confronti l’acquirente, oltre ad avere riscosso, ha anche effettivamente versato mensilmente il prelievo ad AGEA.

Va valutato, pertanto, se siffatto mutamento di impostazione e il collegamento operato tra le restituzioni e il meccanismo di prelievo alla fonte tramite l’acquirente sembra sia in linea o in contrasto con il criterio oggettivo di priorità indicato dall’art. 16, lett. a, del reg. 595/2004 che, facendo riferimento alla sola indebita imputazione, non scontatamente può estendersi anche alla fase successiva del regolare versamento da parte dell’acquirente. Esso ha del resto, a livello nazionale, generato disparità di trattamento nell’ambito della categoria dei produttori eccedentari, in ragione del comportamento di un terzo - l’acquirente - non controllabile o orientabile dal produttore. E questo è proprio il caso degli appellanti, per i quali l’acquirente non ha versato il prelievo conformandosi all’ordine inibitorio disposto con provvedimento giurisdizionale.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

AGRICOLTURA, QUOTE latte

AGRICOLTURA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri