Alla Corte costituzionale la riforma delle Camere di commercio per i rapporti Stato-Regioni

Alla Corte costituzionale la riforma delle Camere di commercio per i rapporti Stato-Regioni


Camera di commercio – Riforma – Legge delega (art. 10, l. n. 124 del 2015) - Accorpamento – Intesa Stato – Regione -  Mancanza - Violazione artt. 5, 117 e 120 Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

 

               E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, l. 7 agosto 2015, n. 124 e dell’art. 3, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 per violazione del principio di leale collaborazione nella funzione legislativa di cui agli artt. 5, 117 e 120 Cost., poiché prevedono che l’esercizio delegato della potestà legislativa sia condotto all'esito di un procedimento nel quale l'interlocuzione fra Stato e Regioni si realizzi (e si è realizzata) nella forma inadeguata del parere e non già attraverso l'intesa in sede di Conferenza-Stato Regioni (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che in virtù dell’art. 10, l. 7 agosto 2015, n. 124 è stata conferita delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della l. 29 dicembre 1993, n. 580 e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Segnatamente l’art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 124 del 2015 prevede che il legislatore delegato possa procedere alla “ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali”.

L’esercizio della delega (art. 10, comma 2, cit.) doveva avvenire su proposta del Ministro dello sviluppo economico e, tra altro, “previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. Il Governo, “sentita la Conferenza Unificata in data 29 settembre 2016”, emanava il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, il quale all’art. 3 (“Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale”), introduceva una procedura per l’emanazione di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto realizzare la riduzione del numero delle Camere di commercio prevista nella legge di delega.

In particolare era stabilito che Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) dovesse trasmettere al Ministero una propria proposta di accorpamento, sulla base di criteri desunti dalla legge di delega o introdotti direttamente dal decreto legislativo, contemplando anche “un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di commercio nonché delle Unioni regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova Camera di commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate”.

Sulla base della proposta di Unioncamere, il Ministero dello Sviluppo Economico ha da ultimo adottato il d.m. 16 febbraio 2018, a seguito dell’iter procedimentale sopra riportato; in virtù del citato decreto è stato disposto, tra l’altro, l’accorpamento delle Camere di commercio di Pavia, Cremona e Mantova, con sede in Mantova.

Ha ancora chiarito la Sezione che sussistono i presupposti oggetti per far valere il principio di leale collaborazione stante l’oggetto della riforma ordinamentale; il riassetto generale della disciplina Camere di Commercio è materia ripartita tra prerogative statali e regionali in quanto il catalogo dei compiti svolti da questi enti è riconducibile a competenze sia esclusive dello Stato, sia concorrenti e residuali delle Regioni; in questo settore le competenze di ciascun soggetto appaiono inestricabilmente intrecciate.

Risultano infatti numerosi i profili in cui la riforma statale tocca attribuzioni legislative regionali stante la competenza generale spettante alle Camera di Commercio e tenuto conto che le principali materie riferibili all’economia ed alle attività produttive (agricoltura, industria, artigianato, commercio, turismo) possono essere ascritte anche alla competenza regionale.

Peraltro l’attività delle Camere di Commercio appare riconducibile alla nozione di “sviluppo economico”, nozione che costituisce una espressione di sintesi che comprende e rinvia ad una pluralità di materie attribuite ex art. 117 Cost. “sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia a quella concorrente, sia a quella residuale”; ne deriva che, se pure l’esistenza di esigenze di carattere unitario legittima l’avocazione allo Stato della potestà normativa per la disciplina degli enti camerali, resta ferma la necessità del rispetto del principio di leale collaborazione, mediante lo strumento dell’intesa (Corte cost. n. 251 del 2016, n. 165 del 2007, n. 214 del 2006). In tale prospettiva infatti quando il legislatore delegato intende riformare istituti ed enti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa tra Stato e autonomie (sent. n. 251 del 2016 cit. punto 3).

Ne deve essere tratta la conseguenza che - posto che l’attività delle Camere di commercio incide su molteplici competenze, alcune anche di attribuzione regionale ex art. 117 Cost. - la riforma legislativa doveva concretizzarsi “nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie” (sent. n. 261 del 2017). In ragione di ciò il modulo ordinario di espressione della leale collaborazione va identificato nell’intesa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province “contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento” (sent. n. 261 del 2017 cit.).

In conclusione stante la natura delle materie incise dalle disposizioni censurate, attenendo le stesse a competenze statali e regionali inestricabilmente connesse, la norma di delega (art. 10, comma 2, l.  7 agosto 2015, n. 124) avrebbe dovuto prevedere - come presupposto per l’esercizio della delega - l’intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, istituto “cardine della leale collaborazione anche quando l’attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell’art. 76 Cost.” i quali “finiscono, infatti, con l’essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze” (sent. n. 251 del 2016 cit., dove si evidenzia che “il luogo idoneo di espressione della leale collaborazione è stato correttamente individuato dalla norma nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il modulo della stessa, tenuto conto delle competenze coinvolte, non può invece essere costituito dal parere, come stabilito dalla norma, ma va identificato nell’intesa”).

L’illegittimità della disposizione delegante (art. 10, l. 7 agosto 2015, n. 124) si ripercuote, in via immediata ed derivata per le stesse ragioni ora evidenziate, sulla legittimità costituzionale della norma delegata (art. 3, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219) in forza della quale è stato adottato il d.m. 16 febbraio 2018.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

CAMERA di commercio, industria e agricoltura

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri