Alla Corte costituzionale la norma siciliana, asseritamene interpretativa, che modifica il criterio di arrotondamento in caso elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Alla Corte costituzionale la norma siciliana, asseritamene interpretativa, che modifica il criterio di arrotondamento in caso elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti


Elezioni - Sicilia - Elezione del Consiglio comunale - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – Art. 3, l. reg. n. 6 del 2020 – Norma di interpretazione del comma 6 dell'art. 4, l. reg. n. 35 del 1997 - Violazione artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 103, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza.


      È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 103, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, l. reg. Sicilia 3 marzo 2020, n. 6, nella parte in cui, in relazione alla disciplina relativa alle elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, interpreta il comma 6 dell'art. 4, l. reg. 15 settembre 1997, n. 35 nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi; tale norma viola i principi in materia di legittimo esercizio del potere di normazione interpretativa, in assenza dei presupposti per un intervento chiarificatore, essendo la norma destinata a regolare, con effetto sostanzialmente retroattivo, procedimenti elettorali ancora non conclusi perché sub iudice (1). 


 

(1) Ha preliminarmente affermato la Sezione che anche nell’esercizio del potere di normazione primaria, vieppiù nell’ambito di una materia di competenza esclusiva, quale è in specie la normativa in materia legge elettorale per il rinnovo degli organi degli enti locali siciliani, il legislatore regionale non può comunque prescindere dal principio di ragionevolezza intrinseca introducendo disposizioni normative non coerenti con il predetto canone desumibile, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, proprio dall’art. 3, comma 2, Cost.. 

Nella specie non è in discussione la potestà del legislatore, anche quello regionale, di intervenire ed approvare disposizioni normative di “interpretazione autentica” che chiariscono la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, ovvero norme “innovative con efficacia retroattiva”, come per altro riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 41 del 2011. 

Con la sentenza n. 87 del 2012 la Corte costituzionale riafferma e ripercorre la giurisprudenza che desume dall’art. 3 Cost. un canone di «razionalità» della legge svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell’«esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità» (sentenza n. 421 del 1991) ed a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, che costituisce un presidio contro l’eventuale manifesta irrazionalità o iniquità delle conseguenze della stessa (sentenze n. 46 del 1993; n. 81 del 1992). 

Nel caso in esame, l’art. 3, l. reg. Sicilia n. 6 del 2020 assegna alla norma interpretata un significato che sembra esulare dalle possibili varianti di senso dello stesso testo normativo. 

Applicando la disposizione normativa così come “interpretata”, con arrotondamento per difetto del dato ottenuto, in presenza di cifra decimale inferiore a 0,5, i seggi assegnati alla “maggioranza” risulterebbero sempre pari ad una percentuale inferiore a quella prevista dalla legge (60%), in spregio al dato letterale della norma. 

La Sezione dubita che legislatore regionale abbia fatto buon governo del principio costituzionale sopra menzionato. 

Ed invero, l’applicazione letterale dell’art. 4, comma 6, l. reg. Sicilia n. 35 del 1997 dovrebbe comportare l’applicazione della stessa norma e dell’istituto ivi previso relativo al “premio di maggioranza”, anche nel caso in cui, in esito al solo quoziente elettorale, il gruppo di liste collegate al candidato sindaco avesse ottenuto n.14 seggi, rispetto ai 24 di cui si compone l’assemblea consiliare: infatti tale dato (14 seggi rispetto ai 24) risulterebbe comunque inferiore al 60% previsto dall’art. 4, comma 6, l. reg. n. 35 del 1997; sicché anche in tale ipotesi dovrebbe scaturire un seggio in più. 

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il dato percentuale in questione (60%) costituisce il limite minimo non suscettibile di ulteriori riduzioni, a causa di arrotondamenti per difetto, del contingente di seggi spettanti (ove non già scaturito dall’esito diretto del voto) al gruppo di lite collegato al candidato sindaco risultato eletto. 

Per altro, laddove il legislatore regionale ha ritenuto, nel contesto della stessa l. reg. n. 35 del 1997, di dover fare applicazione del criterio dell’arrotondamento per eccesso solo in presenza di un dato decimale superiore allo 0,50, lo ha fatto espressamente: infatti, seppur a differenti fini, al comma 1 dello stesso art. 4 L.R. n. 35/1997 il legislatore ha chiaramente previsto che “Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50”. 

E’ inoltre dubbia l’effettiva consistenza dei motivi imperativi d’interesse generale, come individuati dalla Corte di Strasburgo (“ragioni storiche epocali”, ovvero necessità di porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge interpretata ristabilendo una interpretazione più aderente alla originaria voluntas legis: cfr. sentenza 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society ed altri contro Regno Unito; sentenza 27 maggio 2004, Ogis-Institu Stanislas e altri contro Francia), idonei a giustificare l’effetto retroattivo perseguito ed operato dal legislatore regionale; con conseguente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma “interpretativa” per violazione anche del parametro costituito dagli artt. 24, 103 comma 1, 111 comma 2 e 117 primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

ELEZIONI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri