Alla Corte costituzionale la norma della Regione Emilia Romagna che limita le eccezioni all’insanabilità di interventi di ristrutturazione

Alla Corte costituzionale la norma della Regione Emilia Romagna che limita le eccezioni all’insanabilità di interventi di ristrutturazione


Edilizia – Condono – Emilia Romagna – Art. 34, comma 2, lett. a), l. reg. n. 23 del 20144 – Limiti alle eccezioni all’insanabilità di interventi di ristrutturazione – Violazione art. 3 Cost. – Rimessione alla Corte costituzionale.

 

        E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, lett. a), l. reg. Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, nella parte in cui limita le eccezioni al principio dell’insanabilità di interventi di ristrutturazione (conformi alla legislazione urbanistica, ma in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003), che comportino un aumento delle unità immobiliari,  all’ipotesi delle sole unità immobiliari «ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari» (1). 

(1) Ad avviso della Sezione l’ art. 34, comma 2, lett. a), l. reg. Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, nella parte in cui limita le eccezioni all’ivi affermato principio dell’insanabilità di interventi di ristrutturazione (conformi alla legislazione urbanistica, ma in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003), che comportino un aumento delle unità immobiliari – quale l’intervento in esame, costituito dalla realizzazione del nuovo elemento strutturale del solaio intermedio con la creazione di due unità immobiliari –, all’ipotesi delle sole unità immobiliari «ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari», non si sottragga a seri dubbi di costituzionalità.

Tale limitazione appare, segnatamente, in contrasto con i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento sanciti dall’art. 3, comma 1, Cost., in quanto, in tal modo, finiscono per essere trattati in modo diverso ipotesi del tutto assimilabili, quale quello dell’aumento delle unità abitative in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari, ottenute attraverso il recupero a fini abitativi di spazi interni preesistenti diversi dai sottotetti, non accompagnati da un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante (peraltro, nella specie non contestato alla ricorrente come motivo ostativo al condono, ma richiamato, ad altri fini, nel provvedimento di demolizione) ed a carico urbanistico immutato (come nel caso di specie, in cui trova applicazione la disciplina urbanistica del piano regolatore generale di Cesena relativa alla zona di ‘Ambito rurale della Collina’, dettata dall’art. 69 delle norme tecniche di attuazione, con particolare riguardo agli usi consentiti ‘U5/1 abitazioni rurali’ e ‘U5/2 annessi agricoli’).

Appare, infatti, priva di adeguata ratio giustificatrice la limitazione della condonabilità di interventi edilizi, comportanti un aumento delle unità immobiliari ubicate in edifici residenziali bi- o monofamiliari (quale l’immobile di proprietà dell’odierna appellante), alle unità recuperate dalla trasformazione abitativa solo dei sottotetti, e non anche di altri spazi interni, ad organismo edilizio rimasto invariato per sagoma e volumetria, attesa la sostanziale omogeneità delle situazioni messe a confronto (sia sotto il profilo dell’incidenza sul carico urbanistico, sia sotto il profilo del risparmio di aree edificabili, costituenti notoriamente una risorsa scarsa).

Siffatta disciplina differenziata appare, dunque, ad avviso della Sezione, essere il frutto di una scelta legislativa arbitraria e ingiustificata, in contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, inficiante l’esercizio della discrezionalità del legislatore.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, CONDONO EDILIZIO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri