Alla Corte costituzionale la norma della regione Campania che deroga alle prescrizioni PUT dell’area sorrentino – amalfitana, ai fini della realizzazione di interventi edilizi

Alla Corte costituzionale la norma della regione Campania che deroga alle prescrizioni PUT dell’area sorrentino – amalfitana, ai fini della realizzazione di interventi edilizi


Urbanistica – Piano paesaggistico territoriale – Campania – Art. 12-bis, commi 2, 3, e 4, l. reg. n. 19 del 2009 – Violazione art. 117, comma 2, lett. s), Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza. 

    È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 2, 3 e 4, l. reg. Campania 28 dicembre 2009, n. 19, in relazione all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nella parte in cui deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e, in particolare di quelle contenute nel PUT dell’area sorrentino – amalfitana, ai fini della realizzazione degli interventi edilizi ivi previsti (1). 


 

(1) Analoghe questioni sono state sollevate con ordinanza 12 gennaio 2021, nn. 391 e 392

Ha premesso che il combinato disposto dei commi 2, 3, e 4, dell’art. 12-bis, l. reg. Campania 28 dicembre 2009, n. 19 denota inequivocabilmente la volontà del legislatore regionale di consentire gli interventi di cui alla medesima legge regionale, tra cui quelli ex art. 7, relativi alla riqualificazione delle aree urbane degradate. anche in deroga al Piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino - amalfitana, fatta eccezione per le aree su cui insistono vincoli di inedificabilità assoluta

Le disposizioni recate dall’art. 12-bis, l. reg. n. 19 del 2009, nella formulazione modificata dalla l. reg. n. 16 del 7 agosto 2014, non consentono più di operare l’interpretazione costituzionalmente orientata alla quale si prestava la formulazione originaria della norma. 

La questione di legittimità costituzionale dei citati commi 2-4 dell’art. 12-bis, l. reg. n. 19 del 2009 non è manifestamente infondata alla luce dei principi espressi dalla Corte cost. con la sentenza n. 11 del 29 gennaio 2016 con cui, in una fattispecie del tutto simile, il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 6, l. reg. Campania 28 novembre 2000, n. 15 in materia di “recupero abitativo dei sottotetti esistenti”. Si tratta infatti di una disposizione che, analogamente a quelle in esame, per agevolare la realizzazione di tali interventi edilizi, prevedeva la derogabilità delle prescrizioni dei piani paesaggistici e di quelle a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ivi comprese le prescrizioni del «Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana», approvato con la l. reg. n. 35 del 1987, anche in quel caso espressamente menzionata nella previsione derogatoria. 

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, “in base all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., la tutela del paesaggio costituisce un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale (sentenze n. 210 del 2014 e n. 235 del 2011)”, con la conseguenza “che la tutela paesaggistica apprestata dallo Stato costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le regioni e le province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza (sentenze n. 101 del 2010, n. 437 e n. 180 del 2008, n. 378 e n. 367 del 2007)” (così la sentenza n. 11 del 2016; da ultimo, cfr. anche le sentenze n. 86 del 2019, n. 46 del 2017, n. 189 del 2016; in precedenza, n. 235 del 2011). 

La Corte ha poi evidenziato che “L'art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio è dedicato al «Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione». Esso, precisando, al comma 3, che «Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette», esprime un principio di “prevalenza dei piani paesaggistici” sugli altri strumenti urbanistici (sentenza n. 180 del 2008). Tale principio è stato successivamente rafforzato con l'inserimento nella prima parte dello stesso comma 3 - ad opera dell'art. 2, comma 1, lettera r), numero 4), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) - dell'inciso «non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico», riferito alle previsioni dei piani paesaggistici disciplinati agli artt. 143 e 156 del codice”. 

Il codice dei beni culturali e del paesaggio definisce dunque, con efficacia vincolante anche per le regioni, i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio - sia contenute in un atto di pianificazione, sia espresse in atti autorizzativi puntuali, come il permesso di costruire - secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale 

La Corte costituzionale ha sottolineato, altresì, che “l'eventuale scelta della regione (compiuta nella specie dalla Campania) di perseguire gli obiettivi di tutela paesaggistica attraverso lo strumento dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici non modifica i termini del rapporto fra tutela paesaggistica e disciplina urbanistica, come descritti, e, più precisamente, non giustifica alcuna deroga al principio secondo il quale, nella disciplina delle trasformazioni del territorio, la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente. Il progressivo avvicinamento tra i due strumenti del piano paesaggistico “puro” e del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici - giunto alla sostanziale equiparazione dei due tipi operata dal codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 135, comma 1) - fa sì che oggi lo strumento di pianificazione paesaggistica regionale, qualunque delle due forme esso assuma, presenti contenuti e procedure di adozione sostanzialmente uguali”. 

Le richiamate previsioni della l. reg. n. 19 del 2009, di derogabilità delle prescrizioni dei piani paesaggistici e in particolare di quelle contenute nel PUT dell’area sorrentino – amalfitana, ai fini della realizzazione degli interventi edilizi ivi previsti, appaiono anch’esse in contrasto con l'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, norma interposta in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.. 

Anche nel caso in esame, infatti, “Assegnando all'ordine inferiore della disciplina urbanistica la definizione del regime concreto” degli interventi consenti dal Piano casa campano, anche in deroga alle prescrizioni paesaggistiche, e con la sola salvaguardia delle previsioni relative a vincoli di inedificabilità assoluta, le disposizioni regionali degradano “la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente a mera «esigenza urbanistica» (sentenze n. 197 del 2014 e n. 437 del 2008), parcellizzata tra i vari comuni competenti al rilascio dei singoli titoli edilizi. Con la conseguenza che ne risulta compromessa quell'«impronta unitaria della pianificazione paesaggistica», assunta dalla normativa statale a «valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme […] sull'intero territorio nazionale», idonea a superare «la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali» (sentenza n. 182 del 2006)” (Corte cost., sentenza n. 11 del 2016, cit.). 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, PIANO paesaggistico territoriale

EDILIZIA e urbanistica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri