Alla Corte costituzionale la mancata previsione del divieto di rilasciare, prima della registrazione, sentenze da utilizzare per proporre l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo

Alla Corte costituzionale la mancata previsione del divieto di rilasciare, prima della registrazione, sentenze da utilizzare per proporre l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo


Processo amministrativo – Diritti di copia – Decisioni giudiziarie – Rilascio - Art. 66, d.P.R. n. 131 del 1986 - Comma 1 – Divieto prima della registrazione – Deroghe ex comma 2 – Mancata previsione per azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo – Violazione artt. 3 e 24 Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza. 


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        È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo dell’art. 66, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986 - in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per proporre l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (1). 

 

(1) Ha ricordato la Sezione che l’art. 66, d.P.R.n. 131 del 1986, al comma 1 stabilisce il divieto per i cancellieri ed i segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, da essi formati o autenticati, se non dopo la registrazione degli stessi, con relativo pagamento dell'imposta, prevedendo, al secondo comma, tassative eccezioni al divieto di rilascio di copia di atti, nelle more della registrazione. 
A tali deroghe, previste dal legislatore, si sono aggiunte quelle rispettivamente introdotte: dalla sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2002, n. 522, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, d.lgs. n. 131 del 1986 “nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata”; dalla sentenza della Corte Costituzionale 10 giugno 2010, n. 198, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 66 “nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo”.
La Sezione ha escluso di poter fare riferimento, sic et sempliciter, alla sentenza n. 522 del 2002 del giudice delle leggi, perché la stessa non ha i caratteri di una c.d. “additiva di principio” e non consente quindi al giudice comune di rimediare direttamente alle ulteriori lacune che gli vengano prospettate o che egli stesso individui, sia pure nel medesimo tessuto normativo già inciso dalle richiamate declaratorie di incostituzionalità. 
In secondo luogo, l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze dell’autorità giudiziaria ordinaria (ovvero degli altri provvedimenti ad esse equiparati) di condanna della p.a., al pagamento di una somma di denaro, non è un mero duplicato né comunque condivide la stessa natura dell’esecuzione forzata civile.
Essa è infatti caratterizzata dall’esercizio di una giurisdizione estesa al merito, la quale consente di adeguare l’azione esecutiva alla situazione concreta e alla statuizione del giudice (Corte cost.  n. 406 del 1998).
Anche rispetto a questo tipo di pronunce, possono pertanto trovare applicazione le peculiarità funzionali del giudizio amministrativo, caratterizzate da potenzialità sostitutive e intromissive nell’azione amministrativa, non comparabili con i poteri del giudice dell’esecuzione nel processo civile (sentenza n. 406 del 1998, cit.).
Vero è che le due tipologie di azioni convergono verso lo stesso fine di giustizia, sicché appare logico ritenere che anche l’azione di ottemperanza non possa essere condizionata dall’adempimento di un onere fiscale.
Tuttavia all’integrazione di tale lacuna ordinamentale non è possibile procedere attraverso l’interpretazione analogica, in ragione del già evidenziato carattere derogatorio, rispetto alla disciplina generale, delle fattispecie regolate dal secondo comma dell’art. 66, d.P.R. n. 131 del 1986.
Si rende pertanto necessaria, a giudizio della Sezione, una ulteriore sentenza additiva della Corte Costituzionale, in ossequio al principio di certezza del diritto e con valenza erga omnes


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri