Alla Corte costituzionale la mancata esclusione dal computo del periodo di comporto del periodo di assenza per malattia per gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti

Alla Corte costituzionale la mancata esclusione dal computo del periodo di comporto del periodo di assenza per malattia per gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti


Alla Corte costituzionale la mancata esclusione dal computo del periodo di comporto del periodo di assenza per malattia per gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti

 

Cga, ord., 3 luglio 2019, n. 347 - Pres. De Nictolis, Est. Immordino

 

Università degli studi – Professore ordinario e associato – Malattia – Gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti – Periodo di comporto – Mancata esclusione periodi non computabili secondo l’art. 35, comma 14 c.c.n.l. 2006 - 2009 – comparto Università – Art. 68, comma 3, t.u. n. 3 del 1957 – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

 

         E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68, comma 3, t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui, per il caso di “gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti” non esclude dal computo dei consentiti 18 mesi di assenza per malattia i periodi non computabili secondo l’art. 35, comma 14 c.c.n.l. 2006 - 2009 – comparto Università, vale a dire i “giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie” (1).

 

 

(1) Ha chiarito il Cga che la questione è se sia estensibile o meno l’art. 35, comma 14, c.c.n.l. 2006 – 2009 – comparto Università al rapporto di pubblico impiego non privatizzato.

E’ indubbio che tale previsione, di natura contrattuale, sia dettata per il rapporto di impiego privatizzato, e che pertanto la stessa non sia applicabile al rapporto di pubblico impiego non privatizzato, quale è quello del ricercatore universitario.

Il periodo di assenza per malattia, nel pubblico impiego non privatizzato, è disciplinato dagli artt. 68 e 70, d.P.R. n. 3 del 1957, che prevedono un periodo massimo di assenza continuata per malattia pari a diciotto mesi, e un periodo massimo cumulato di assenza per malattia e per motivi di famiglia, pari a due anni e mezzo nel quinquennio (con possibilità di una ulteriore estensione, su domanda, per altri sei mesi, e dunque per un totale di tre anni), senza escludere dal computo i periodi di assenza per grave patologia, per ricovero e intervento chirurgico e successive terapie salvavita.

Pertanto, in termini di stretto diritto, si delinea una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di impiego “privatizzato” e dipendenti pubblici in regime di impiego “non privatizzato”, in danno di questi ultimi, atteso che nel periodo massimo di assenza per malattia vengono computati anche i periodi di assenza per gravi patologie, come, nella specie, quella oncologica. Trattasi di discriminazione rilevante ai sensi degli artt. 3 e 32 Cost.

La disparità di trattamento non è tuttavia superabile mediante applicazione diretta dell’art. 35, comma 14, c.c.n.l. 2006 – 2009 – comparto Università, trattandosi di previsione che non trova applicazione al rapporto di pubblico impiego non privatizzato.

Né la disparità di trattamento è superabile attraverso l’interpretazione “costituzionalmente orientata” degli artt. 68 e 70, d.P.R. n. 3 del 1957, perché l’interpretazione costituzionalmente orientata è possibile quando di un testo normativo sono possibili più opzioni ermeneutiche. Tanto non si verifica nel caso di specie, dove la norma pone un periodo massimo dell’assenza per malattia, senza dare spazio a possibili eccezioni in via esegetica.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

UNIVERSITÀ, PROFESSORE ordinario e associato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri